Martedì 12 luglio è stato definitivamente approvato a larghissima maggioranza il dalla Camera dei deputati il Disegno di Legge relativo all’”Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore“.

Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Scheda di lettura DDL Riforma ITS

Decreti attuativi previsti dal DDL Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

“Una deludente riforma degli Istituti tecnici superiori”. Il comunicato congiunto CGIL – FLC CGIL

Contenuti essenziali del provvedimento

Come è noto il PNRR prevede un investimento straordinario sugli Istituti Tecnici Superiori (1,5 miliardi fino al 2026) condizionato, però, all’adozione di un provvedimento di riforma dell’intero settore.

Il DDL pur non facendo esplicito riferimento al PNRR, rappresenta sostanzialmente l’adempimento alla condizionalità prevista dal Piano.

Il DDL durante l’iter parlamentare ha assunto dimensioni ragguardevoli: 16 articoli, 82 commi, quasi ottomila parole. Inoltre sono previsti ben 19 decreti applicativi, nonostante la legge sia in più punti molto (eccessivamente?) minuziosa.

Gli elementi salenti sono i seguenti:

  • istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
  • gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)
  • gli ITS Academy fanno riferimento ad una specifica area tecnologica
  • per ogni area tecnologica sono previste figure nazionali di riferimento declinabili a livello regionale in profili
  • ai percorsi erogati dagli ITS Academy si può accedere o con diploma di istruzione secondaria superiore oppure con il diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore.
  • sono previsti percorsi biennali (1800 ore) o triennali (3000 ore) strutturati in semestri
  • almeno il 35% del monte ore deve essere destinato a stage aziendali e tirocini formativi
  • i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite
  • i diplomi costituiscono titolo valido per l’accesso ai pubblici concorsi e per l’accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico
  • gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera
  • il personale docente deve provenire per non meno del 50% dal mondo del lavoro
  • tutto il personale è reclutato dagli ITS con contratto di prestazione d’opera

Inoltre, lo standard organizzativo rimane quello della Fondazione di partecipazioneL’istituto secondario di II grado, pur mantenendo il ruolo di fondatore, non è più l’ente di riferimento dell’ITS Academy

Il DDL definisce, inoltre, gli organi minimi necessari della Fondazione

  1. il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
  2. il consiglio di amministrazione,
  3. l’assemblea dei partecipanti;
  4. il comitato tecnico-scientifico;
  5. il revisore dei conti.

Le risorse sono pari a oltre 48 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e vengono sostanzialmente confermati gli attuali criteri di attribuzione delle risorse basati su un sistema di valutazione elaborato in due Accordi del 2014 e del 2015.

Viene istituito, presso il Ministero dell’istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l’istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy.

È prevista una fase transitoria della durata di tre anni.

Commento

Nonostante l’ampiezza dell’intervento normativo e l’impegnativa fase attuativa, il DDL approvato è un documento molto deludente e in larga parte non condivisibile.

Innanzitutto l’adozione della denominazione ITS Accademy a dispetto delle affermazioni rassicuranti provenienti da più parti, fa chiaramente riferimento a un modello che si è sviluppato in questi anni soprattutto nel nord-est, che ha inquadrato l’ITS quale mera struttura formativa al servizio di specifiche aziende e di territori con un sistema produttivo forte, lontanissimo dall’idea di percorsi formativi strutturalmente coerenti con le politiche di sviluppo tecnologico del Paese.

È evidente che l’eliminazione della scuola quale soggetto di riferimento indirizza tutto il provvedimento verso una ulteriore privatizzazione e riduzione della dimensione nazionale di un pezzo del sistema formativo.

Le risorse sono davvero scarse (poco più di 48 milioni) ma la cosa più incredibile è il fatto che tra le migliaia di parole il DDL dimentica di definire la quantificazione del finanziamento complessivo minimo necessario per un adeguato funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Inoltre, l’arrivo di una cifra enorme proveniente dal PNRR in un sistema perennemente sottofinanziato, rischia di avere un effetto boomerang dalle conseguenze imprevedibili.

L’accesso alla professione di insegnante tecnico-pratico è privo di qualsiasi raccordo rispetto alle norme sul reclutamento attualmente in discussione in Parlamento.

Dulcis in fundo è la previsione che tutto il personale docente, tecnico amministrativo, di laboratori sia assunto con contratti di prestazione d’opera. Come sia possibile ipotizzare il consolidamento di questo sistema terziario senza prevedere per lo meno la stabilità del personale non docente, appare incomprensibile.

Ribadiamo che per la FLC il sistema ITS deve poggiarsi su elementi chiari e definiti

  • una regia pubblica che non affidi l’incontro tra domanda/offerta di competenze solo alle singole aziende, ma che rafforzi scelte di politiche di sviluppo industriale e tecnologico volte a elevare la qualità della produzione e del lavoro. In questo contesto, considerata la mancanza di qualsiasi definizione dei livelli di qualificazione di coloro che operano negli ITS riteniamo che vada garantita la natura pubblica e nazionale del sistema degli ITS attribuendo la funzione di soggetto promotore e di riferimento ad un istituto scolastico statale;
  • standard quali – quantitativi omogenei che, pur nel rispetto delle competenze delle Regioni, diano vita ad un “sistema nazionale ITS” basato su principi comuni e condivisi su tutto il territorio nazionale;
  • un sistema di monitoraggio e valutazione che sappia leggere le criticità e intervenire a correggerle attraverso azioni mirate e sostenere azioni di potenziamento del sistema;
  • capacità di aggiornare le competenze professionali adeguandole alle sfide dell’innovazione tecnologica anche attraverso un sistema permeabile di contaminazione con le figure professionali dei CCNL che consenta anche la modifica delle relative declaratorie in relazione ai percorsi formativi attivati con particolare riguardo a quelle figure che sono investite da repentine e significative trasformazioni tecnologiche;
  • disponibilità di risorse finanziarie stabili e adeguate a partire da quelle nazionali;
  • cabine di regia a livello nazionale e regionale con la partecipazione diretta delle parti sociali alfine di legare l’esistenza degli ITS e la definizione dei relativi percorsi, a politiche di sviluppo del Paese e a precise scelte di politica industriale su ambiti tecnologici strategici strettamente, connesse con le politiche di ricerca.

È evidente il rischio che si cela dietro l’approvazione di questo DDL, il vero motivo di questo interesse per percorsi formativi fino ad oggi di nicchia: orientare l’utilizzo delle cospicue risorse del PNRR, trasformandole in ulteriori incentivi alle imprese sotto forma di formazione. Come FLC CGIL siamo pronti a dare il nostro contributo per un reale cambio di rotta sulla formazione tecnica superiore e, al tempo stesso, vigileremo affinché le risorse vengano usate davvero per realizzare percorsi formativi di qualità.