Il 31 maggio 2021 è stato reso pubblico sul sito del Ministero dell’Universià e della Ricerca il bando (DM 645/21) per la costituzione delle graduatorie nazionali del personale docente precario dell’AFAM così come previsto dell’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il prossimo 19 luglio 2021.

Prenota una consulenza

Questo il cronoprogramma dell’intera procedura

ProcedimentoScadenzaCome
Presentazione domandeDalle ore 10.00 del 19 giugno al 19 luglio 2021utilizzando il sito Internet
Clicca qui

 
Scelta delle sedi per contratti a tempo indeterminato e determinatoDalle ore 10.00 del 19 giugno alle ore 15.00 del 20 luglio 2021utilizzando il sito Internet
Clicca qui

 
Pubblicazione graduatorie provvisorieEntro il 13 settembre 2021sul sito internet www.miur.gov.it  (Sezione AFAM),
sul sito http://afam.miur.it  e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni
Reclamo alla Commissione da parte dei candidatiEntro il 20 settembre 2021utilizzando il sito Internet
Clicca qui

 
Trasmissione da parte delle Commissioni alla competente Direzione Generale del MIUR delle graduatorie rettificataEntro il 27 settembre 2021Telematicamente
Pubblicazione delle graduatorie definitiveEntro il 6 ottobre 2021sul sito internet www.miur.gov.it  (Sezione AFAM),
sul sito http://afam.miur.it

Requisiti specifici di accesso

Elenco graduatorie di istituto (sezione D, punto 4 del modello online di domanda)

La procedura selettiva deve avere le seguenti caratteristiche:

  • avviso pubblico
  • procedura di valutazione dei candidati da parte di una commissione
  • formulazione di una graduatoria.

Procedure comparative

Sono valutabili i servizi conferiti a seguito delle procedure comparative previste dall’articolo 1, comma 284, della legge 160/2019. Tale procedure riguardano solo le istituzioni statali e gli ex istituti musicali pareggiati e possono essere stati attribuiti solamente a decorrere dal 2020. Ricordiamo che il comma 284 prevede che per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni provvedono con oneri a carico del proprio bilancio e in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/01 comma 5-bis, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. Il comma 285 chiarisce che tali incarichi di insegnamento sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Validità del servizio prestato a tempo determinato

È valutato come anno di insegnamento il servizio prestato per almeno 180 giorni anche se iniziato dopo il 1° febbraio.

Servizio prestati su più settori artistici nel medesimo anno accademico.

Anche ai fini dell’ammissione alla procedura è possibile cumulare i servizi prestati in più settori artistici nello stesso anno accademico. Ad esempio: servizio di 60h in un settore e 100h in altro = 160h. Tali servizi consentono di conseguire (e superare) le 125h minime per la valutazione dell’annualità ai fini dell’accesso.

La faq non lo specifica, ma appare evidente che il cumulo è possibile anche per i contratti a tempo determinato.

Cumulo dei servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico.

È possibile cumulare tali servizi. Ai fini dell’ammissione alla procedura essi sono cumulabili utilizzando il seguente calcolo:

  • Fino a 124 ore 1 ora co.co.co equivale a 1,44 giorni a tempo determinato
  • Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore co.co.co, ossia 41 minuti.

Scelta della graduatoria e requisito dei tre anni servizio negli ultimi otto.

La scelta dei tre anni utili per l’inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuata liberamente dal candidato tenendo conto dei vincoli previsti dal DM 645/21. Conseguentemente se l’aspirante ha 5 anni totali di servizio di cui 2 nel settore artistico “A” e 3 nel settore artistico “B”, è possibile effettuare le seguenti scelte:

  • Utilizzare i tre anni prestati nel settore “B” (oppure 2 nel settore “B” e 1 nel settore “A”). Il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “B”
  • Utilizzare 2 anni prestati nel settore “A” e 1 anno nel settore “B”. In questo caso il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “A”.

Contratti di collaborazione e certificazione ore di esame, ammissioni, tesi, ecc.

In base al DM 645/21, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamentocomprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.

La specifica faq stabilisce che:

  • Non è previsto un tetto massimo di ore da poter dichiarare
  • Le ore da considerare relative ad esami, tesi ecc. sono quelle che “risultano dalla certificazione rilasciata dall’istituzione ove il servizio è stato prestato o da specifica documentazione”.

Commento

La faq anche se non in maniera esplicita, sembrerebbe obbligare le istituzioni a rilasciare specifiche certificazioni sul servizio prestato comprensive delle ore di insegnamento e delle ore per esami, tesi, ecc. oppure a fornire ai candidati la documentazione necessaria per il corretto calcolo del numero di ore per esami, tesi, ecc. effettuate. Appare evidente come questo aspetto deve essere seguito con grande attenzione al fine di evitare un inutile contenzioso.

Titoli di servizio

È possibile cumulare i servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico. Nel caso di cumulo per il raggiungimento delle annualità utili per l’ammissione alla procedura vedi il paragrafo relativo ai requisiti specifici di accesso.

Nel caso di più contratti nel medesimo anno accademico presso la medesima istituzione è necessario indicare nella domanda i singoli servizi anche se i due contratti si susseguono senza soluzione di continuità.

Il servizio valutabile da indicare nelle tabelle della domanda – Sezione E, è quello prestato:

  • Nei percorsi accademici previsti dall’art. 3 del DPR 212/05 (diploma accademico di I livello, di II livello, ecc.)
  • Nei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado articolati nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3 comma 3 DM 249/10)
  • Nelle Università statali e non statali legalmente riconosciute. In questo caso nella domanda occorre inserire il titolo del corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato, ecc, in cui è stato impartito l’insegnamento indicato
  • nelle Istituzioni di istruzione superiore estere. In questo caso va inserito l’eventuale riferimento ai relativi corsi di studio in cui è stato svolto l’insegnamento indicato.

Il servizio prestato prima dell’istituzione dello specifico settore artistico (è il caso ad esempio del settore artistico “COMP/05- Canto Pop e Rock”, istituito nel 2017 e del servizio precedente in “Canto Pop” nell’ambito del corso di diploma in “Popular music”) è valutabile a condizione che venga allegata alla domanda una specifica certificazione in cui l’istituzione nella quale è stato prestato tale servizio ne dichiari l’equipollenza con il nuovo settore artistico. Tuttavia la valutazione finale spetta alla commissione.

Laurea conseguita all’estero

Ai fini della valutazione di una laurea conseguita all’estero è sufficiente allegare alla domanda il decreto di equipollenza rilasciato dal Ministero.

Inserimento con riserva nelle Graduatorie 205 a seguito di contenzioso pendente

Il MUR chiarisce che, in deroga alla disposizione che vieta l’inserimento nelle nuove graduatorie di coloro che risultano iscritti per il medesimo settore artistico disciplinare in una precedente graduatoria nazionale per titoli, è invece possibile l’inserimento per coloro i quali risultano iscritti nelle graduatorie precedenti con riserva a seguito di contenzioso pendente.

A tal fine il candidato:

  • dovrà dichiarare nella domanda di non essere inserito in alcuna graduatoria per lo stesso insegnamento per il quale intende presentare domanda
  • dovràallegare un’apposita attestazione con la quale dichiara di essere inserito “con riserva” in una graduatoria nazionale, chiedendo che l’ammissione alla nuova graduatoria e la decadenza da quella precedente operino con riserva all’esito del contenzioso pendente.

Conseguentemente in caso di esito favorevole del contenzioso, l’aspirante decadrà dalla nuova graduatoria nazionale.

Esclusione dei docenti di ruolo nelle istituzioni AFAM statali

I docenti già di ruolo nelle istituzioni afam statali sono esclusi dalla procedura per espressa disposizione legislativa (art. 1 comma 655 della legge 205/17)

ISIA

Tenuto conto delle specificità degli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, il MUR fornisce i seguenti chiarimenti applicativi di alcune disposizioni presenti nel DM 645.

  • Commissioni di valutazione
    1. Il Presidente di commissione può essere individuato anche tra chi è già stato Direttore di un ISIA
    2. I tre docenti componenti della commissione devono essere in servizio e non obbligatoriamente di ruolo
  • Sono valutabili i servizi prestati con contratti stipulati sulla base di procedure di selezione oggetto di delibera del Consiglio Accademico, assunta anche su base annuale e/o riferita a più insegnamenti. 

Come presentare la domanda

Di seguito la sintesi dei contenuti delle FAQ pubblicate dal MUR.

Dichiarazione dei servizi

La specifica FAQ chiarisce che:

  • nella sezione D del modello di domanda è necessario inserire solamente il servizio prestato in ciascun anno accademico necessario per il requisito di accesso, cioè i 180 giorni minimi annuali o le 125 ore minime annuali
  • nella sezione E deve essere invece indicato solamente il servizio ulteriore rispetto a quello minimo richiesto come requisito di accesso.

Pertanto se in uno dei tre anni utili per l’accesso alla procedura il candidato ha presto 195 giorni di servizio, occorre inserire 180 giorni nella sezione D e gli ulteriori 15 giorni nella sezione E.

Partecipazione dei cittadini di un Paese terzo titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

cittadini di Paesi terzi che siano titolari

  • del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • o che siano titolari dello status di rifugiato
  • o dello status di protezione sussidiaria

possono partecipare alla procedura (art. 38 comma 3-bis del D.Lgs. 165/01).

A tal fine nella sezione C occorre selezionare la voce “di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione europea (specificare lo stato):” e nel menù a tendina selezionare “Soggiornante di lungo periodo”.

Ore di supporto alla preparazione delle tesi. Indicazione dei giorni/ore per esami

Le ore di supporto alla preparazione delle tesi, non sono valutabili.

Occorre indicare nella sezione D o nella sezione E, solamente le ore e i giorni relativi agli esami finali di diploma, di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza.

Tali ore devono essere congrue con gli esami svolti nel corso dell’anno accademico.

È possibile allegare la certificazione dell’istituzione sottoscritta dal Direttore. In caso di autocertificazione, le commissioni e il Ministero potranno svolgere controlli a campione e richiedere le certificazioni alle istituzioni.

Requisiti di accesso

L’art. 3 comma 1 lettera b) del DM 645/21 prevede che la domanda può essere presentata per l’inserimento esclusivamente nel settore artistico disciplinare in cui abbia svolto la maggioranza del servizio, a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici, anche in settori artistico disciplinari diversi, compreso quello per il quale presenta la domanda, e a condizione che sia collocato in una graduatoria di Istituto relativa allo stesso settore artistico disciplinare per il quale presenta la domanda.

Sulla individuazione della “maggioranza del servizio” il MUR intervieni con due faq. In particolare con “maggioranza del servizio” si intende che per i tre anni accademici che vengono fatti valere quali requisito di ammissione si può presentare domanda per il settore artistico disciplinare in cui è stata svolta la maggior parte del servizio. Ad es. se un aspirante ha 100 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “A” in ciascuno degli a.a. 2020/2021, 2019/2020 e 2018/2019 e anche 150 ore di servizio nel settore artistico disciplinare “B” in ciascuno dei medesimi anni accademici, la maggioranza del servizio è stato prestato su “B” (450 ore a fronte di 300 ore sul settore “A”) e, pertanto, la domanda può essere presentata solamente per il settore artistico disciplinare “B”.

Dichiarazione dei servizi

La specifica FAQ, il MUR modificando le precedenti indicazioni, chiarisce che il servizio prestato nei tre anni utili per il requisito di accesso va inserito per intero nella sezione “D” (in precedenza il MUR avevo fornito indicazioni diversi ossia nella sezione D doveva essere indicato il requisito minimo di accesso, cioè i 180 giorni minimi annuali o le 125 ore minime annuali, e nella sezione E gli ulteriori giorni o ore prestate negli stessi anni oltre che i servizi prestati in ulteriori anni accademici). Pertanto se in un determinato a.a. l’aspirante ha lavorato 230 giorni contratto a tempo determinato deve caricare tale tutti i 230 giorni di servizio nella sezione D come requisito di accesso. Se invece viene caricato come anno accademico ulteriore, i 230 giorni vanno interamente caricati nella sezione E.

Valutazione del diploma AFAM di vecchio ordinamento

Il diploma del previgente ordinamento vale 5 punti se è equipollente al diploma accademico di II livello, ovvero se si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Se invece non si è possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, allora il diploma del previgente ordinamento è equipollente al diploma accademico di I livello e vale 3 punti.