Riconosciuto il diritto di un candidato ad un concorso di non essere vittima di un’attività
istruttoria carente da parte dell’Ente.

Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2021, il Consiglio di Stato conferma la vittoria in primo
grado
per un lavoratore, candidato al concorso indetto dall’ISPRA, ma non utilmente
collocatosi in graduatoria per il profilo di dirigente tecnologo di primo livello.
Il candidato, patrocinato dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL, lamentava
l’incongruità della valutazione di alcuni dei titoli da lui posseduti e l’omessa valutazione di
altri. Il TAR Lazio, nel 2014, accoglieva il ricorso dichiarando sussistenti le violazioni
dedotte dal ricorrente, ma un candidato controinterressato, ritenendo errata la decisione
del giudice di primo grado, impugnava la sentenza.


Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del controinteressato sostenendo che “il giudice
amministrativo può sindacare la discrezionalità dell’Amministrazione quando la stessa si
pone in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Tale sindacato è possibile
anche quando il provvedimento non sia adeguatamente motivato, perché ciò preclude lo
stesso sindacato giurisdizionale”.


Si esprime dunque grande soddisfazione per il riconoscimento, da parte anche del
Consiglio di Stato, del diritto dei candidati ad un concorso di non essere vittime di una
carente attività istruttoria da parte degli Enti, di omissioni non giustificate e valutazioni non
congrue che possono tradursi in provvedimenti non supportati da quelle adeguate
motivazioni che la Legge consacra come obbligatorie.

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