FAQ nuovo DPCM chiarimenti dall'USR

Con il nuovo DPCM firmato dal Governo, ci saranno una serie di cambiamenti nel mondo della scuola. Coinvolte dal nuovo DPCM sono le persone che lavorano nella scuola e chi le frequenta. Non sono poche le domande da porsi ma per fare chiarezza tra i tanti cambiamenti nel mondo della scuola vi riportiamo la nota di chiarimenti dall’USR – Ufficio Scolastico Regionale Lazio.

Dopo il nuovo DPCM firmato il 3 novembre e in vigore dal 6 novembre 2020, di seguito riportiamo le domande frequenti con i chiarimenti dall’USR Lazio.

  1. A chi spetta decidere come vada riorganizzata la didattica nel passaggio a quella digitale integrata?
    Spetta al collegio dei docenti proporre la progettazione educativa e didattica, sulla base degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico. Le scelte di natura meramente organizzativa spettano, invece, al dirigente, che può comunque opportunamente confrontarsi con la comunità scolastica.
  2. Quando la didattica è interamente a distanza, i docenti devono comunque svolgere la loro attività dalla sede scolastica?
    Non necessariamente. È una scelta di natura organizzativa, che spetta quindi al dirigente. Scegliere di svolgere l’attività didattica in modalità agile, dal domicilio, ha il vantaggio di ridurre il numero di persone che si spostano sul territorio e contribuiscono potenzialmente a diffondere l’epidemia. Inoltre, tale scelta ridurrebbe il carico sulla connessione a internet della scuola. In virtù di tali vantaggi e considerato quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, che impone a ogni dirigente pubblico di «organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile», è fortemente consigliato a tutte le scuole di organizzarsi in maniera che la didattica digitale integrata sia assicurata dai docenti in modalità agile. I docenti di sostegno dovranno, invece, svolgere la prestazione lavorativa in presenza nel caso in cui i relativi studenti con disabilità certificata si avvalgano della possibilità di recarsi a scuola.
  3. Le disposizioni in merito al passaggio alla didattica digitale integrata per almeno il 100% delle attività si riferiscono solo al secondo ciclo di istruzione oppure anche all’istruzione per gli adulti di qualsiasi grado?
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 si applica solo alle scuole secondarie di secondo grado, inclusi i percorsi di secondo livello per gli adulti. Ai percorsi di primo livello si applicano, invece, le disposizioni che riguardano il primo ciclo di istruzione, che non prevedono il passaggio alla didattica digitale integrata. Per detti percorsi rimane fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in materia di formazione a distanza: «fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo».
  4. Si è assentato un docente assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?
    Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno (cfr. art. 32 co. 3 lettera a) del decreto-legge n. 104 del 2020), ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell’offerta formativa. Per tali sostituzioni sarà periodicamente assegnato un budget aggiuntivo, in base al monitoraggio dei contratti caricati sul sistema informativo NoiPA. L’USR informerà tempestivamente le scuole nel caso in cui si esauriscano le risorse complessivamente disponibili a tal fine.
  5. Si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. docenti “COVID-19”). Posso/devo sostituirlo?
    Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.
  6. Si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell’organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?
    Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare la sostituzione. In ogni caso, la valutazione spetta al dirigente scolastico o al direttore dei servizi generali e amministrativi. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione nel rispetto della legislazione vigente.
  7. Non ho mai utilizzato tutti i “posti” di docente assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?
    No, se la scuola è del secondo ciclo di ciclo di istruzione e ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o per una percentuale rilevante. In questi casi è preferibile che gli studenti proseguano l’attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall’inizio dell’anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi. Sì, nelle scuole ove l’attività è rimasta, interamente o principalmente, in presenza e purché la didattica sia organizzata in un numero di gruppi superiore alle classi attivate in organico, limitatamente al maggior fabbisogno che ne scaturisce.
  8. Non ho mai utilizzato tutti i “posti” di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?
    Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sottoscrizione di un nuovo contratto. Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere a sottoscrivere il contratto.
  9. Presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”)?
    No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA. La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile», intendendosi il «personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni» assunto ai sensi della disposizione in questione.
  10. È venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?
    Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.
  11. Il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di questi ultimi?
    No. Prevale l’esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

Per completare i chiarimenti dall’USR Lazio, un articolo su lavoro agile per il personale ATA, uscite didattiche e DDI disponibile qui.