La Legge di Bilancio 2026 si configura nuovamente come una manovra priva di una reale visione strategica per il mondo dell’istruzione, dell’università e della ricerca pubbliche. Nonostante la centralità di questi settori per lo sviluppo del Paese, la manovra non prevede interventi significativi né investimenti che possano contribuire al loro rafforzamento.
In particolare, non sono stati stanziati fondi per recuperare il potere d’acquisto perso dal personale nel triennio contrattuale 2022-2024, né sono previste misure in grado di contrastare gli effetti dell’inflazione sugli stipendi. Allo stesso modo, continua a mancare un piano organico di stabilizzazione che affronti in modo strutturale la precarietà diffusa che interessa docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.
Parallelamente, mentre si ampliano i finanziamenti destinati alle scuole paritarie, alla scuola pubblica vengono imposti nuovi tagli e restrizioni operative. Una scelta politica che, invece di promuovere equità e pari opportunità, rischia di accentuare ulteriormente le disuguaglianze nel diritto allo studio.
L’analisi che segue esamina nel dettaglio i principali articoli della manovra, evidenziando in modo chiaro le conseguenze concrete per il comparto della conoscenza: dalla scuola all’università, fino agli enti pubblici di ricerca.
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2026 LE PRINCIPALI MISURE PER IL COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA”
Contenuti e valutazioni della FLC CGIL
INDICE
Retribuzioni
Ape sociale
Pensioni
TFS/TFR
Lavoratrici madri
Congedi
Attività di cura e di assistenza
Trattamento accessorio
Indennità per oneri specifici (IOS) nella ricerca
Misure in materia di istruzione
Organici
Taglio della spesa pubblica
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (art.4)
Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti dei settori privati nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025 e nel 2026, saranno assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Questa disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro. Inoltre, per gli anni 2026 e 2027 si dispone la riduzione dal 5% all’1% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate per premi di produzione o partecipazione agli utili d’impresa entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (anziché 3.000 euro come in precedenza). Infine, per il 2026 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti per:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL
Queste disposizioni sono applicate nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro
Le nostre valutazioni
Si tratta di misure volte a favorire l’adeguamento al costo della vita del salario reale dei lavoratori del settore privato. Per effetto della detassazione applicata agli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, ai premi di produzione e alle altre indennità (lavoro notturno, turni, ecc) la relazione tecnica del MEF prevede un minor gettito nella casse dello stato pari a circa 1,5 miliardi di euro, risorse di cui beneficeranno le retribuzioni dei lavoratori privati. Questa misura pone problemi di legittimità costituzionale, dal momento restano esclusi tutti i lavoratori dei settori pubblici i cui stipendi sono stati anch’essi falcidiati dall’inflazione. Non a caso il contratto 2022/24 del comparto “Istruzione e ricerca” -composto da circa 1.200.00 addetti- non si riesce a chiudere proprio a causa dell’inadeguatezza delle risorse stanziate dal Governo rispetto alla perdita di potere d’acquisto degli ultimi anni. Ai lavoratori pubblici sono invece destinate le misure di cui al seguente art. 58 della legge di bilancio.
Ape sociale (art. 39)
La disposizione proroga per l’anno 2026 l’istituto dell’ape sociale, confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 e il 2025 (63 anni e 5 mesi) nonché le tipologie di lavoratrici e lavoratori che ne beneficiano: disoccupate/i, care givers, invalidi con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% (con almeno 30 anni di anzianità contributiva) o addetti a professioni gravose con almeno 36 anni di anzianità contributiva (32 anni per operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta). Per le donne è prevista una riduzione del requisito contributivo pari a 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 24 mesi (2 anni). Per accedere al beneficio l’attività “gravosa” deve essere svolta da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7.
Le nostre valutazioni
Per quanto riguarda i settori della conoscenza, sono ricompresi nell’elenco degli addetti a professioni gravose i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. La FLC CGIL ritiene necessario l’ampliamento dei profili professionali che possono accedere all’ape sociale, anche alla luce delle ricerche che collocano le lavoratrici e i lavoratori della conoscenza tra i più esposti al rischio di burnout, con ricadute sulla qualità della vita delle persone e sull’intero sistema scolastico.
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento (art. 43)
A partire dal primo gennaio 2027 i requisiti di accesso alla pensione aumenteranno di un mese. Saranno infatti necessari 67 anni e un mese di età anagrafica per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 11 mesi di contributi (41 anni e 11 mesi per le donne) per la pensione anticipata. Dal 2028, invece, si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni e tre mesi, mentre per quella anticipata serviranno 43 anni e un mese di contributi versati (42 anni e un mese per le donne).
Le nostre valutazioni
Si tratta di un allungamento della vita lavorativa per milioni di italiani, in un contesto in cui le possibilità di lasciare prima il mondo del lavoro diventano sempre più rare e riservate a casi eccezionali. Oltre all’aumento dei requisiti pensionistici è infatti prevista la cancellazione sia di opzione donna che della pensione anticipata flessibile (quota 103). Il superamento della legge Monti-Fornero, tema centrale della propaganda elettorale delle forze di maggioranza, va nella direzione di un suo peggioramento.
Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego (art. 44)
Si prevede una riduzione dei tempi di liquidazione del Trattamento di fini servizio (TFS) o fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici, dagli attuali dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a nove mesi, nei casi di pensionamento per limiti di età o di servizio. Negli altri casi l’attesa per la riscossione resta di ventiquattro mesi.
Le nostre valutazioni
La misura non serve a equiparare il pagamento del TFR/TFS tra pubblico e privato e non risolve il problema di un differimento che rappresenta per lo stato una fonte di risparmio ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori; il valore del TFR/TFS continuerà ad essere eroso dai ritardi del pagamento e dall’inflazione.
Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (art. 46)
Per il 2026 viene aumentata da 40 a 60 euro per ogni mese lavorato l’integrazione al reddito prevista per le lavoratrici madri con due o più figli a condizione che abbiano un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro su base annua. Il beneficio sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre, è esente da contribuzione e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Le nostre valutazioni
Ancora una volta la scelta ricade su strumenti non strutturali, non progressivi e senza certezze anziché su vere politiche a sostegno della genitorialità e sull’implementazione quantitativa e qualitativa dei servizi per l’infanzia.
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 50)
Si estende la possibilità di fruire del congedo parentale fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, rispetto ai dodici attualmente previsti, con pari estensione anche nei casi di adozione e affidamento. Inoltre, si estende da cinque a dieci giorni la durata del congedo per malattia del figlio di età compresa tra tre e quattordici anni, previsto dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001. La disciplina resta invariata per i figli sotto i tre anni, mentre per quelli tra tre a 14 anni il congedo continua a essere non retribuito, ma con copertura contributiva figurativa. Secondo le stime INPS, saranno circa 10.000 all’anno i genitori che potranno beneficiare di un mese di congedo parentale indennizzato, con una retribuzione media di 2.200 euro, rivalutata fino al 2029. Per quanto riguarda il congedo per malattia, i beneficiari nella fascia 3-8 anni sono circa 35.000, prevalentemente donne; mentre per la fascia 8-14 anni si stima una platea ridotta del 50% in considerazione della minore necessità di assistenza.
Gli oneri per la finanza pubblica cresceranno progressivamente tra il 2026 e il 2035. Non sono attesi oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale scolastico, poiché le assenze potranno essere gestite tramite l’organico dell’autonomia per i docenti e secondo le regole vigenti sulle supplenze brevi, che non sono previste per gli assistenti e per i collaboratori nei primi sette giorni di assenza.
Le nostre valutazioni
La misura, pur rafforzando formalmente le tutele per i genitori lavoratori, rischia di avere un impatto concreto molto limitato. L’estensione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio appare prevalentemente simbolica, poiché la maggior parte dei genitori ha già usufruito dei periodi di congedo spettanti, o ne usufruirà, ben prima del dodicesimo anno di vita del bambino. Di conseguenza, l’ampliamento temporale difficilmente risponderà a un reale bisogno di conciliazione tra vita e lavoro. Allo stesso modo, il raddoppio dei giorni di congedo per malattia dei figli dai tre ai quattordici anni rappresenta un segnale positivo ma insufficiente, in quanto non prevede retribuzione e dunque resta difficilmente utilizzabile da molti genitori. Senza un rafforzamento economico delle tutele e una reale estensione della copertura retributiva, il beneficio rischia di restare puramente nominale, con impatti sociali marginali e costi pubblici limitati ma poco efficaci.
Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 53)
Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore dell’attività di cura non professionale. Si tratta di 1,15 milioni di euro nel 2026, poi una dotazione stabile di 207 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2027.
Le nostre valutazioni
È un dato incontrovertibile che lo stanziamento per il 2026 sia irrisorio a fronte di quanto previsto nelle passate leggi di bilancio. Sembrerebbe un anno di transizione che precede le più cospicue dotazioni economiche per l’anno 2027 e seguenti, ma su un capitolo che non può permettersi pause, come è quello riferito al contesto del caregiver familiare. L’aspetto di maggior gravità, però, risiede nella scelta selettiva del governo di destinare le risorse al riconoscimento del ruolo del caregiver in assistenza a persona con disabilità, escludendo a priori la platea di coloro che, con pari dignità e dedizione, si occupa di familiari anziani non-autosufficienti o affetti da malattie croniche. Una discriminazione insita nel testo di legge prima ancora che nella possibile erogazione dei fondi, quasi che “il valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale” differisca il senso del bisogno e della fragilità nell’ottica di operare un risparmio di spesa. Si prospetta una misura di forte impatto negativo sul personale del nostro comparto, in considerazione della prevalenza di genere femminile sui vari profili, nella maggioranza dei casi anche destinato a conciliare lavoro esterno con compiti di cura familiare.
Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio (art. 58)
Per l’anno 2026 ai compensi per il trattamento economico accessorio, incluse le indennità fisse e continuative, del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche si applicherà un’imposta del 15% al posto di quella ordinariamente prevista sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. L’imposta del 15% si applica entro il limite di 800 euro del trattamento accessorio. Detto trattamento si applica ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente complessivo non superiore a 50.000 euro.
Le nostre valutazioni
Si tratta di una misura estemporanea valida solo per il 2026 e dagli effetti piuttosto irrisori. In base a questa disposizione i lavoratori pubblici, con un reddito di lavoro dipendente fino a 50 mila euro, potranno beneficiare di un’agevolazione fiscale relativa al solo trattamento economico accessorio -nel limite di 800 euro- che sarà tassato al 15% anziché all’aliquota ordinaria (ovvero l’Irpef in base allo scaglione di reddito più le addizionali comunali e regionali). Senonché la componente accessoria della retribuzione del personale del comparto “Istruzione e ricerca” è poco incidente per cui il beneficio sarà molto limitato e in ogni caso riguarderà il solo 2026. Secondo la relazione tecnica del MEF questa misura comporterà un minor gettito erariale pari a circa 350 milioni di euro di cui si potrà avvalere una platea composta da oltre 3 milioni di lavoratori (mediamente 9 euro a testa per 12 mesi)
Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati (art. 60)
Il comma 4 prevede a decorrere dall’anno 2026 che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possa incrementare le risorse per la corresponsione dell’indennità per oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all’articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 lordo amministrazione, a valere sul proprio bilancio. La misura consente di adeguare il valore IOS attuale dell’ISTAT (€ 18,08 uguale per tutti i livelli) ai valori previsti dal CNR fino al 2021 (€ 38 per i III livelli, € 40 per i II livelli e € 42 per i I livelli).
Le nostre valutazioni
La norma appare come una vera e propria “beffa”. Si autorizza la deroga dell’articolo 23, comma 2 del dlgs 75/2017, a valere su risorse dell’ISTAT con un limite non superabile che nella sostanza rappresenta un incremento “irrisorio” di circa 20 euro mensili. Inoltre, il nuovo CCNI del CNR, sottoscritto il 10 settembre us, porta i valori della IOS in quell’Ente a: € 69, € 72 e € 76 per i tre livelli dei profili di ricercatore e tecnologo, per cui quelli dell’ISTAT risulteranno comunque più bassi senza alcuna possibilità di recupero futuro.
Misure in materia di istruzione (art. 105)
Il testo introduce variazioni normative sulla gestione delle supplenze brevi dei docenti e sul monitoraggio dei relativi costi. È modificata in termini più stringenti la legge 107/2015 che ne ha disposto fin qui le procedure, con l’obiettivo di generare risparmi di spesa da investire, ma solo in quota minima, come incremento del FMOF. A tal fine, il ministero estende a durata quadrimestrale il monitoraggio di rilevamento delle assenze, in precedenza trimestrale.
Le nostre valutazioni
Viene inserita una disposizione prescrittiva di “obbligo” alla sostituzione interna dei docenti di posto comune nelle secondarie, con utilizzo di personale dell’organico dell’autonomia per assenze fino a 10 giorni. Rimangono escluse da tale tassativo provvedimento le sostituzioni su sostegno e nella scuola primaria, ancora rimesse alla decisione del DS. Ne deriva uno stravolgimento della funzione dell’organico di potenziamento, istituito per l’arricchimento dell’offerta formativa e ora deprivato a strumento per supplenze a ciclo continuo, nell’ottica di un risparmio di spesa che sarà destinato solo per il 10% al reimpiego sui fondi FMOF. L’imposizione, inoltre, limita l’autonomia degli organi collegiali determinando un vincolo di priorità sulle scelte didattiche di loro stretta competenza.
Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche (art. 106)
Il testo descrive alcune modifiche normative relative alla definizione dell’organico scolastico sia docente che ATA, prevedendo la determinazione annuale del fabbisogno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in luogo di quella triennale. Viene introdotto il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto sugli organici a firma del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È cancellata la rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, di potenziamento e posti di sostegno, qualora la riduzione del contingente già programmata, riguardi esclusivamente posti del potenziamento dell’offerta formativa. Viene fornita un’interpretazione della L. 71/2024 (art. 11, c. 1) per chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23 (italiano per stranieri), se impiegato nei gradi di istruzione inferiori per l’insegnamento dell’italiano L2, mantiene il trattamento economico di appartenenza.
Le nostre valutazioni
La determinazione dell’organico dell’autonomia a cadenza annuale anziché triennale è un intervento destinato a ridurre le potenzialità delle scuole e la loro capacità di realizzare un’offerta formativa che abbia il necessario sviluppo avvalendosi di specifiche e stabili professionalità. Inoltre, visto il collegamento con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 commi 335 e seguenti, apre la strada a riduzioni sostanziali dell’organico facendo leva sulla rimodulazione del fabbisogno di personale in base al progressivo decremento anagrafico, in modo tale da assicurare un capitolo di tagli di spesa che andranno a mortificare ulteriormente e a lungo termine il settore dell’istruzione. Non è chiaro per quale effettiva necessità venga specificato il coinvolgimento della Conferenza Unificata nella determinazione degli organici, visto che la partecipazione sulle materie di competenza è già prevista dalle norme in essere. La cancellazione del monitoraggio relativo a cessazioni e riduzioni dell’organico se riguardanti soltanto posti di potenziamento, conferma la visione parziale e lontana dalla realtà che si ha in relazione a questi posti come istituiti dalla Legge 107/2015 e ormai destinati al definitivo superamento. La necessità di introdurre in legge di bilancio un chiarimento in merito all’effettiva utilizzazione dei docenti di A-23 conferma quanto evidenziato dalla FLC CGIL in fase di confronto sugli organici 2025/2026. L’esclusivo richiamo al trattamento economico del personale non è sufficiente a risolvere le problematiche riscontrate nell’utilizzo del personale docente nei circoli didattici e negli istituti comprensivi.
Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa e tabelle (art. 129)
A partire dall’articolo 129, la bozza di legge di bilancio inserisce scuola, università e ricerca dentro una strategia di taglio della spesa pubblica. L’articolo 129 stabilisce che le dotazioni di competenza e di cassa subiscano riduzioni nel 2026 e nel 2027 e 2028.
Le nostre valutazioni
La legge di bilancio, a partire dall’articolo 129, conferma una scelta politica evidente: istruzione, università e ricerca non sono considerate priorità strategiche del Paese. Il sistema della conoscenza viene inserito nel quadro generale delle riduzioni di spesa, attraverso un intervento che taglia immediatamente le risorse correnti e rinvia al triennio 2029-2031 gli investimenti strutturali oggi necessari.
Le riduzioni previste per gli anni 2026, 2027 e dal 2028 riguardano direttamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Vengono compressi i capitoli che garantiscono il funzionamento del primo e del secondo ciclo di istruzione, della formazione professionale, del reclutamento e dell’aggiornamento del personale dirigente, docente e ATA. Ciò significa meno risorse per l’attività didattica quotidiana, per l’organizzazione delle scuole, per la formazione del personale e per la stabilità degli organici. Allo stesso modo, le tabelle allegate mostrano come anche il Ministero dell’Università e della Ricerca subisca riduzioni significative sulla spesa corrente: vengono coinvolti i programmi relativi all’istruzione universitaria, alla ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, al diritto allo studio e al sistema AFAM. Ridurre queste voci significa limitare la capacità di ricerca, indebolire il diritto allo studio e comprimere il funzionamento ordinario delle università e degli enti di ricerca.
Parallelamente, la spesa in conto capitale – quella destinata a edilizia scolastica e universitaria, laboratori, infrastrutture scientifiche, campus, AFAM – viene posticipata. La legge prevede riduzioni nel triennio 2026-2028 e un incremento solo nel 2029-2031. Questo comporta che gli interventi già programmati rischiano di essere rallentati o rinviati, mentre gli investimenti promessi vengono collocati fuori dalla legislatura e senza garanzie di effettiva realizzazione.
I tagli sono certi e immediati, le risorse future ipotetiche e condizionate all’andamento dei conti pubblici. A tutto questo si aggiunge un elemento grave: nella parte della legge che riguarda le autorizzazioni di spesa per MIM e MUR (Art. 141 e 145), non viene stanziato un solo euro per il rinnovo del contratto nazionale, né per il recupero del potere d’acquisto del personale della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM. Le misure fiscali e salariali previste dalla manovra riguardano quasi esclusivamente il settore privato. Il pubblico impiego – e in particolare il nostro comparto – viene di nuovo escluso. In sintesi, questa legge di bilancio produce un doppio effetto: riduce le risorse che servono a garantire il funzionamento della scuola e dell’università nel presente, e rinvia nel futuro ogni possibile investimento. Comprime il lavoro quotidiano di chi tiene aperti i luoghi della conoscenza senza riconoscerne il valore professionale né la dignità salariale.

