Aumenti nominali, tagli reali: la verità sulla Legge di Bilancio 2026 [SCHEDA]

Legge di bilancio: il Mef pubblica tabelle emolumento accessorio 2023
Alla conoscenza si toglie oggi, al futuro si promette domani. Approfondimento sulle ricadute della manovra sul sistema dell’istruzione, dell’università e della ricerca pubbliche

Un approfondimento pubblicato da Flcgil.it:

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199 del 30 dicembre 2025) conferma, senza alcuna discontinuità, la strategia di definanziamento del sistema pubblico di istruzione, università e ricerca già avviata con la manovra precedente. Al di là della propaganda governativa, siamo di fronte a una manovra che toglie risorse oggi e rinvia ogni investimento reale a un futuro ipotetico, confermando che per questo Governo la conoscenza è solo un capitolo di spesa da comprimere.

LEGGE DI BILANCIO 2026 IN SINTESI
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Le menzogne del Ministro Valditara e il “furto” dell’inflazione

Il Ministro Valditara rivendica un aumento nominale dell’1,5% delle risorse per la scuola. Tuttavia, le stesse stime ufficiali del Governo prevedono per il 2026 un’inflazione pari all’1,7%. In termini reali, il bilancio dell’istruzione subisce dunque un decremento, traducendosi in nuovi tagli lineari destinati a proseguire nel tempo. Ancora una volta: alla scuola non si dà, alla scuola si toglie.

Scuola: autonomia svuotata e ritorno ai tagli annuali

L’analisi della manovra rivela misure che colpiscono direttamente la qualità della didattica e la stabilità del sistema scolastico:

  • Addio all’organico triennale: viene soppressa la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, tornando a una determinazione annuale legata ai soli vincoli finanziari. Una scelta che apre la strada a riduzioni strutturali degli organici basate sul calo demografico, mortificando il settore nel lungo periodo.
  • Obbligo di supplenze interne: l’imposizione di coprire le assenze fino a 10 giorni nelle scuole secondarie utilizzando l’organico dell’autonomia trasforma il potenziamento, nato per arricchire l’offerta formativa, in un serbatoio di supplenze a ciclo continuo, comprimendo l’autonomia progettuale delle scuole.
  • Il “buono scuola” ideologico: mentre si taglia la scuola statale, il Governo stanzia fondi per contributi fino a 1.500 euro a favore delle scuole paritarie, rafforzati dall’ulteriore esenzione IMU. Una scelta politica che sottrae risorse pubbliche alla scuola di tutti, in palese contrasto con l’articolo 33 della Costituzione.

Salari e fisco: la beffa dei 9 euro

Mentre per i dipendenti privati sono previste forme di tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali, il pubblico impiego viene ancora una volta discriminato:

  • Trattamento accessorio: la detassazione del 15% produce un beneficio medio di circa 9 euro al mese, una cifra simbolica che non compensa minimamente la perdita di potere d’acquisto superiore al 18% nel triennio 2022-2024.
  • Contratti al palo: la manovra non stanzia nemmeno un euro per il recupero salariale né per il prossimo rinnovo contrattuale. È per questo che la FLC CGIL non ha sottoscritto un CCNL che copre appena un terzo dell’inflazione reale, sancendo di fatto una riduzione programmata degli stipendi.

Pensioni e TFS: il danno occulto

Sul versante previdenziale, oltre all’innalzamento dei requisiti legati alla speranza di vita, il Governo introduce una beffa sul TFS/TFR.
La riduzione dei tempi di liquidazione da dodici a nove mesi è un’operazione solo apparente: l’anticipo cancella la detassazione fiscale, determinando un prelievo occulto che può arrivare a circa 750 euro per lavoratrice e lavoratore.

Istruzione degli adulti: un’altra assente ingiustificata

In un contesto segnato dall’innalzamento dell’età pensionabile, colpisce la totale assenza di investimenti sull’istruzione degli adulti. La Legge di Bilancio 2026 non prevede alcuna risorsa per rafforzare i CPIA né per sostenere l’apprendimento permanente, la riqualificazione professionale e l’inclusione sociale.
 Si allunga la vita lavorativa senza garantire il diritto all’istruzione lungo tutto l’arco della vita, confermando l’assenza di una visione complessiva delle politiche della conoscenza.

Università e ricerca: un piano “striminzito”

Il piano straordinario di reclutamento per ricercatori e tecnologi si conferma gravemente insufficiente: circa 2.000 posizioni stabili a fronte di oltre 35.000 precari, di cui almeno 10.000 legati ai progetti PNRR prossimi alla scadenza. Un intervento parziale e condizionato, che non risolve il problema strutturale del precariato e scarica sugli atenei e sugli enti di ricerca il peso finanziario delle stabilizzazioni.
A questo si aggiunge il rinvio degli investimenti per edilizia universitaria, laboratori e infrastrutture scientifiche al triennio 2029-2031, oltre l’orizzonte della legislatura. Nel frattempo, università ed enti di ricerca continuano a operare in condizioni di emergenza, con spazi inadeguati, attrezzature obsolete e crescenti difficoltà nel garantire qualità, sicurezza e attrattività internazionale.

Il Governo tratta la conoscenza come un costo.
La FLC CGIL continuerà a difenderla come un diritto.


LEGGE BILANCIO 2026
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Contenuti e valutazioni


INDICE PER SETTORE

Scuola 
Università, ricerca e AFAM 
Varie


Scuola


Articolo 1, commi 515-517
(Misure in materia di istruzione)

Il testo introduce variazioni normative sulla gestione delle supplenze brevi dei docenti e sul monitoraggio dei relativi costi. Viene inserita una disposizione prescrittiva di “obbligo” alla sostituzione interna dei docenti di posto comune nelle secondarie, con utilizzo di personale dell’organico dell’autonomia per assenze fino a 10 giorni. Rimangono escluse da tale tassativo provvedimento le sostituzioni su sostegno e nella scuola primaria, ancora rimesse alla decisione del dirigente scolastico. Viene così modificata in termini più stringenti la legge 107/2015 che ne ha disposto fin qui le procedure, con l’obiettivo di generare risparmi di spesa da investire, ma solo in quota minima (il 10%), come incremento del FMOF. A tal fine, il ministero estende a durata quadrimestrale il monitoraggio di rilevamento delle assenze, in precedenza trimestrale.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

L’introduzione di questa misura sulle supplenze per assenze fino a 10 giorni comporta uno stravolgimento della funzione dell’organico di potenziamento, istituito per l’arricchimento dell’offerta formativa e ora deprivato a strumento per supplenze a ciclo continuo, nell’ottica di un risparmio di spesa che sarà destinato solo per il 10% al reimpiego sui fondi FMOF.
L’imposizione, inoltre, limita l’autonomia degli organi collegiali determinando un vincolo di priorità sulle scelte didattiche di loro stretta competenza.

Articolo 1, comma 518
(Fondo per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici)

Il comma 518 istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni – con criteri individuati con successivo decreto interministeriale del Ministero dell’interno, del MIM e del MEF – per l’erogazione di contributi da destinare per l’acquisto di libri scolastici per le famiglie di studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado che andrà a integrare le misure già esistenti, senza sovrapposizioni e senza duplicazioni. Beneficiari della misura saranno i nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Si tratta senz’altro di una misura utile anche se tardiva e poco incisiva per l’esiguità delle risorse previste pari a 20 milioni di euro. Infatti, la FLC CGIL ha più volte richiesto la creazione di un fondo statale per garantire la gratuità dei libri di testo in considerazione del fatto che, nel periodo tra il 2021 e il 2024 anche il costo dei libri ha subito un’impennata per l’effetto negativo dell’inflazione favorendo un’erosione salariale che è sempre più grave con pericolose conseguenze sulla diffusione della povertà educativa e della dispersione scolastica. In quest’ottica, è necessario che lo Stato affronti il problema in modo organico e strutturale. Ai fini di un reale impegno per colmare le diseguaglianze, si dovrebbe prevedere una più estesa gratuità dei libri di testo, in un quadro di eliminazione delle classi con più di 28 alunni e una maggiore durata dell’offerta formativa, riprogrammando il progressivo ampliamento dell’obbligo scolastico dai 3 fino ad almeno i 18 anni.

Articolo 1, comma 519
(Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria)

Il comma 519, introdotto al Senato, prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La FLC CGIL valuta negativamente la misura, ricordando che la piena libertà di scelta delle famiglie, sancita dalla legge 62/2000 che detta le norme in materia di parità scolastica, non può essere esercitata contro il dettato costituzionale che, all’articolo 33, stabilisce che l’istruzione privata non comporti oneri per lo Stato.
Al contrario, quanto previsto dal comma 519 rappresenta una scelta politica che sottrae risorse alla scuola pubblica, per destinarle, invece, a chi dispone già di alternative, mascherando questa operazione sotto la bandiera della libertà educativa.

Articolo 1, commi 520-526
(Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il testo descrive alcune modifiche normative relative alla definizione dell’organico scolastico sia docente che ATA, prevedendo la determinazione annuale del fabbisogno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in luogo di quella triennale. In riferimento al DM 176/2022 è richiamato il “riequilibrio territoriale” circa la distribuzione dell’organico nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028.

Viene introdotto il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto sugli organici a firma del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È cancellata la rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia, distinti per posti comuni, di potenziamento e posti di sostegno, qualora la riduzione del contingente già programmata, riguardi esclusivamente posti del potenziamento dell’offerta formativa. Viene fornita un’interpretazione della L. 71/2024 (art. 11, c. 1) per chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23 (italiano per stranieri), se impiegato nei gradi di istruzione inferiori per l’insegnamento dell’italiano L2, mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto il comma 526 che garantisce, retroattivamente, le già avvenute operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La determinazione dell’organico dell’autonomia a cadenza annuale anziché triennale è un intervento destinato a ridurre le potenzialità delle scuole e la loro capacità di realizzare un’offerta formativa che abbia il necessario sviluppo avvalendosi di specifiche e stabili professionalità. Inoltre, visto il collegamento con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 commi 335 e seguenti, apre la strada a riduzioni sostanziali dell’organico facendo leva sulla rimodulazione del fabbisogno di personale in base al progressivo decremento anagrafico, in modo tale da assicurare un capitolo di tagli di spesa che andranno a mortificare ulteriormente e a lungo termine il settore dell’istruzione. Anche lo specifico passaggio al “riequilibrio” dei percorsi ad indirizzo musicale di primo grado fa supporre l’intenzione di contenerne la progressiva attivazione.

Non è chiaro per quale effettiva necessità venga specificato il coinvolgimento della Conferenza Unificata nella determinazione degli organici, visto che la partecipazione sulle materie di competenza è già prevista dalle norme in essere. La cancellazione del monitoraggio relativo a cessazioni e riduzioni dell’organico se riguardanti soltanto posti di potenziamento, conferma la visione parziale e lontana dalla realtà che si ha in relazione a questi posti come istituiti dalla Legge 107/2015 e ormai destinati al definitivo superamento. La necessità di introdurre in legge di bilancio un chiarimento in merito all’effettiva utilizzazione dei docenti di A-23 conferma quanto evidenziato dalla FLC CGIL in fase di confronto sugli organici 2025/2026. Il richiamo al trattamento economico del personale senz’altro utile tuttavia non è sufficiente a risolvere le problematiche riscontrate nell’utilizzo del personale docente nei circoli didattici e negli istituti comprensivi. L’introduzione ex novo di una norma di salvaguardia sugli esiti della mobilità relativi all’anno scolastico in corso, si giustifica solo con l’esigenza di apportare modifiche restrittive al contratto triennale 2025/28 sottoscritto, ad oggi, nella sola Ipotesi.

Articolo 1, commi 527-528
(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)

I commi 527 e 528 modificano le precedenti previsioni del decreto legge 198/2022, convertito in legge 14/2023, relative alle assunzioni dei dirigenti scolastici. Il decreto legge aveva previsto una procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici e aveva stabilito che dalla graduatoria nazionale relativa a quella procedura fossero assunti annualmente un numero di dirigenti scolastici pari al 40% dei posti autorizzati, mentre il restante 60% venisse assegnato in ciascuna regione ai vincitori del concorso ordinario regionale, fino all’esaurimento dei posti previsti dal bando.

Il decreto legge prevedeva inoltre che, nel caso in cui in una regione la procedura del concorso ordinario non fosse conclusa al momento delle assunzioni relative all’a.s. 2024/2025, queste ultime venissero effettuate attingendo alla graduatoria della procedura riservata, fatta salva la restituzione negli anni scolastici successivi del contingente dei posti utilizzati in eccedenza rispetto al 40% spettante.

Con le modifiche previste dai commi 527 e 528 le graduatorie dei concorsi regionali diventano permanenti fino al loro esaurimento, con la conseguente assunzione, oltre ai vincitori nel numero dei posti previsti dal bando, anche di tutti gli idonei presenti in graduatoria.

Le modifiche prevedono inoltre l’eliminazione dal testo del decreto legge 198/2022 di ogni riferimento alla restituzione dei posti.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Riteniamo molto positiva la norma che prevede l’assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie dei concorsi regionali. Si tratta di 119 candidati che hanno superato una selezione molto severa e acquisito competenze che rischiavano di disperdersi al termine del triennio di validità delle graduatorie.

Maggiori criticità presenta invece l’eliminazione delle restituzioni dei posti alla procedura ordinaria che, nelle regioni in cui sono molti i vincitori ancora in attesa di incarico (Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto), rallenterà la loro assunzione di uno o più anni.

Articolo 1, commi 813-816
(Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”)

Vengono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2026 per realizzare nelle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con la società Sport e salute S.p.A, attività di prevenzione e contrasto a fenomeni di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva. Sono demandati a successivi atti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 816 e il monitoraggio dei risultati.

Articolo 1, comma 817
(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)

Si prevede il rifinanziamento, per una cifra pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Si continua a perseguire la logica dei progetti-vetrina e dei bandi, stanziando risorse a sostegno di attività spot, estemporanee, rivolti solo ad alcune scuole, che non servono a qualificare il sistema scolastico nella sua generalità. Il benessere delle alunne e degli alunni, che costituisce l’unico efficace elemento di prevenzione del disagio e dei fenomeni di devianza, si persegue attraverso interventi strutturali, tesi a migliorare le condizioni di lavoro e di apprendimento, a partire dalla riduzione del numero degli alunni per classe, dall’implementazione del tempo scuola e, soprattutto, finanziando le scuole e restituendo loro la piena titolarità in materia di progettazione educativa e didattica anziché delegittimarle attraverso provvedimenti nefasti quali il diritto di veto in materia di educazione sessuo-affettiva.

Articolo 1, commi 853-856
(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge 160 del 2019)

La norma si configura come un’interpretazione autentica della Legge 160/2019, volta a chiarire che l’esenzione IMU spetta alle scuole paritarie che richiedono una retta d’iscrizione inferiore al Costo Medio per Studente (CMS) sostenuto dallo Stato.

Il comma introduce inoltre una clausola di salvaguardia che esclude il rimborso delle somme già versate, al fine di tutelare lo Stato e i Comuni da eventuali richieste di restituzione dell’imposta pagata negli anni passati.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Sebbene la norma appaia finanziariamente neutra, essa si inserisce in un orientamento politico molto discutibile già denunciato dalla nostra organizzazione.
Riteniamo infatti che tale provvedimento rappresenti l’ennesima occasione utilizzata da questo Governo per favorire il sistema di istruzione privato mentre con la stessa legge di bilancio si operano sottrazione di risorse preziose alla scuola pubblica.

Articolo 1, comma 883
(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

È autorizzata, a favore di Indire, la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare percorsi formativi e didattici, nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Viene confermata la tendenza all’esternalizzazione della formazione del personale scolastico, attribuendo ad un unico soggetto, Indire, l’intero finanziamento, bypassando l’iniziativa progettuale delle scuole autonome e senza riconoscere l’impegno aggiuntivo delle lavoratrici e dei lavoratori che accedono ai percorsi.

Come già denunciato dalla FLC CGIL, in occasione della presentazione del progetto di “formazione per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile”, sempre affidata a Indire e finanziata con un milione di euro, è profondamente sbagliato non ricondurre la formazione a una dimensione collegiale, strettamente connessa con il PTOF, e non riconoscerla come attività lavorativa da svolgersi in orario di servizio e da retribuire.

Articolo 1, comma 233
(Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco)

È istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere attività educative volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività potranno prevedere il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. Con successivo decreto dello stesso Ministero dell’Interno, verranno individuati i Comuni destinatari delle risorse che verranno poi erogate in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Si tratta di un provvedimento chiaramente contraddittorio rispetto al previsto controllo preventivo da parte delle famiglie sulle attività di educazione sessuo-affettiva. Da un lato si istituisce un fondo per incentivare, dall’altro si introducono norme per disincentivare l’iniziativa delle scuole su una materia tanto delicata quanto fondamentale per la formazione delle ragazze e dei ragazzi. L’attività educativa sottoposta a vincoli pregiudiziali e all’opzionalità rischia di perdere l’efficacia che deriva prioritariamente dal suo essere inclusiva e garantita dalla professionalità dei docenti e dalla progettazione collegiale.

Articolo 1, comma 368
(Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso)

Il testo introduce, per gli anni 2026 e 2027, l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, nella disponibilità del Ministero dell’istruzione e del merito, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Concordiamo sul fatto che vada implementata la conoscenza delle tecniche del primo soccorso e che la salvaguardia della salute diventi sempre più parte integrante della formazione generale, ma siamo convinti che tale obiettivo di sensibilizzazione verso una nuova e più ampia coscienza civile meriti più significativi finanziamenti, che devono essere riportati alla competenza del CCNL e non essere limitati a 100.000 euro per tutti i soggetti coinvolti nel provvedimento.

In questo quadro si impone una riflessione sul continuo e progressivo taglio agli organici del personale, in particolare ATA. Dal 2008 ad oggi sono stati cancellati circa 50.000 posti di lavoro ATA. Un’emorragia che pare inarrestabile dato l’ulteriore taglio di 2660 collaboratori scolastici previsto per il prossimo anno scolastico. Questo fattore continuerà a incidere sul drammatico abbassamento dei livelli di sorveglianza e sicurezza, inversamente proporzionale alle esigenze dettate dall’adeguamento degli edifici scolastici alle disposizioni legislative (spazi aperti, vie di fuga, corridoi, accessibilità…). Pertanto, solo una drastica inversione di tendenza sulle dotazioni organiche potrà, unitamente agli interventi formativi specifici rivolti al personale, consentire il raggiungimento di livelli di sicurezza sempre più adeguati.

Articolo 1, co. 511-514
(Italiani estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)

I commi, introdotti durante l’esame in Senato, prevedono i seguenti incrementi di risorse per gli anni 2026 e 2027:

  • 500.000 euro annui per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero;
  • 1 milione di euro annui per il sostegno alle scuole statali e paritarie all’estero (incluse borse di studio per cittadini italiani o discendenti);
  • 500.000 euro annui per la rete dei consoli onorari;
  • 500.000 euro (solo per il 2026) a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero.

Per il solo 2026, sono inoltre autorizzati finanziamenti di 500.000 euro rispettivamente per i Comitati degli italiani all’estero (Comites) e per le Camere di commercio italiane all’estero.

In materia di cittadinanza per minori stranieri o apolidi figli di cittadini italiani, si introducono due interventi:

  1. L’estensione da uno a tre anni del termine per dichiarare la volontà di acquisizione della cittadinanza (subordinata a due anni di residenza legale in Italia).
  2. L’esclusione di tale dichiarazione dal pagamento del contributo di 250 euro.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Riteniamo si tratti di interventi di scarso rilievo finanziario e culturale. Tuttavia, tali misure confermano la volontà del Governo a equiparare le scuole statali a quelle paritarie, destinando a entrambe il medesimo incremento di risorse senza distinguere la natura costituzionale della scuola pubblica.


Università, ricerca e AFAM


Articolo 1, commi 529-533
(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

I commi 529-533 istituiscono un unico Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) per i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e per le istituzioni AFAM, in cui confluiscono sei attuali fondi specifici: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e il FIRST per la cooperazione internazionale; infine soprattutto i due principali fondi di ricerca italiani, il Fondo italiano per la scienza (FIS) e il Fondo italiano per le scienze applicate (FISA), finanziati con 250 milioni di euro annui a decorrere rispettivamente dal 2024 e dal 2025. A questi fondi, inoltre, si aggiunge uno specifico finanziamento per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) di 150 milioni l’anno. L’intervento, infine, prevede l’adozione da parte del MUR di un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, con una scadenza perentoria per l’indizione degli specifici bandi previsti dal Piano stesso (il 30 aprile di ogni anno). Il fondo, considerando lo specifico intervento sul PRIN, è complessivamente finanziato per 409 milioni di euro per il 2026, per 407 milioni di euro per il 2027 e per 435 milioni di euro per il 2028, prevedendo un aumento significativo solo dalla prossima legislatura (815 milioni di euro per il 2029 e 2030, 838 per il 2031, 634 per il 2032).

LE NOSTRE VALUTAZIONI

L’istituzione di un unico fondo per le attività di ricerca finanziate dal MUR è un passo positivo, sebbene ancora lontano dall’ipotesi di istituire un’unica Agenzia di coordinamento di tutte le strutture e le attività di ricerca, compresi gli enti di ricerca non vigilati dal MUR. Altrettanto positivo, in questo quadro, è l’ipotesi di un Piano Triennale che possa permettere a ricercatori e ricercatrici di organizzare la propria attività di progettazione, contando su bandi programmati in tempi relativi certi. Il punto però è che questa positiva riorganizzazione della programmazione e dei fondi per le attività di ricerca è stato usato per tagliare significativamente le risorse a disposizione nel prossimo triennio, “promettendo” un aumento solo per la prossima legislatura, tutto da verificare nella sua realtà. Infatti, lo stanziamento di poco più di 400 milioni di euro per il 2026, 2027 e 2028 (considerando la positiva previsione di risorse annue per il PRIN) risulta essere sostanzialmente inferiore agli attuali finanziamenti annui previsti dai sei fondi attuali, considerando in particolare le attuali capienze a regime di FIS e FISA. Insomma, il governo della propaganda mentre racconta una politica di investimento conferma la sua azione di tagli su università e ricerca, come avvenuto sul lato del Fondo di Finanziamento Ordinario (ancora significativamente inferiore a quello che sarebbe dovuto essere rispetto alle previsioni della legge di Bilancio 2022, oramai gravemente in sofferenza rispetto alle esigenze degli atenei considerando l’inflazione del successivo triennio e gli aumenti stipendiali di docenti e dipendenti contrattualizzati).

Articolo 1, commi 305-315
(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell’ambito di progetti PNRR)

I commi 305-315, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l’autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato “in tenure track” e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR.

Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per 50 milioni di euro a regime dal 2027 (11,3 nel 2026 + 38,7 nel 2027) e 2 milioni di euro a regime dal 2027 sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Per gli enti di ricerca vigilati dal MUR le procedure sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR: il finanziamento previsto ammonta a 8,72 milioni di euro a regime dal 2027 (7,27 milioni di euro nel 2026 + 1,45 dal 2027).

LE NOSTRE VALUTAZIONI

A fronte di oltre 35 mila lavoratori precari nelle università e negli EPR, di cui 10.000 precari PNRR in espulsione nei prossimi due anni, le risorse stanziate riuscirebbero a creare circa 2000 posizioni a tempo indeterminato, sempre che le amministrazioni siano in grado di finanziare il 50% della spesa, aspetto non scontato considerata l’attuale grave situazione dei bilanci di molte amministrazioni e visto che viene espressamente previsto che le risorse stanziate e non utilizzate per questo piano di reclutamento rimarranno ad integrazione dei fondi ordinari. Si tratta quindi di un piano straordinario di reclutamento, al di là dei proclami della ministra Bernini e del Governo, assolutamente insufficiente e per giunta generato da una partita di giro di risorse in parte precedentemente sottratte alle università (i 50 milioni di euro annui previsti per il reclutamento per il 2025 e 2026 dalla legge di bilancio 2022) e in parte generati dai risparmi del blocco del turnover.

Per quanto riguarda gli EPR, ancora una volta si determina un elemento di differenziazione fra gli Enti di Ricerca vigilati dal MUR e quelli vigilati dagli altri ministeri.

Articolo 1, commi 884-894
(Attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)

I commi 884-894 consentono al Ministero dell’università e della ricerca di affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l’attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l’importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Il piano risulta insufficiente per risolvere la situazione di criticità dovuta all’aumento degli sfratti, al caro affitti e al caro mutui. Non sono neanche previsti rifinanziamenti ai fondi sociali e di sostegno ai Comuni per affrontare i nodi strutturali del diritto all’abitare e quindi l’edilizia pubblica. La previsione di un livello dei canoni inferiore di almeno il 15% rispetto ai prezzi di mercato locali non costituisce comunque una misura idonea ad affrontare la situazione critica degli affitti in particolare nelle aree urbane ad alta densità abitativa e non si pone come reale strumento di sostegno economico a famiglie e studenti. In più il finanziamento degli alloggi universitari solo tramite fondi PNRR, già di per sé non sufficienti per colmare il gap abitativo, potrebbe creare un vuoto di posti letto allo scadere degli stessi fondi.

Articolo 1, commi 948-949
(Disposizioni recanti la istituzione di una centrale unica di committenza dedicata alla ricerca)

Il comma 948 prevede che, al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e l’economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell’ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente.

Il comma 949 prevede, per le attività prima indicate, un incremento pari a euro 1.000.000 per il 2026 delle dotazioni destinate al finanziamento della Consip S.p.A., anche nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La norma prova ad estendere le competenze di Consip anche ai beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività di ricerca (attualmente esclusi dall’articolo 4 del DL 126 del 2019) e per questa nuova attività aumenta il finanziamento di Consip di 1 M€ per il 2026. Questa nuova funzione di Consip riguarda oltre le università, solo gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e così ancora una volta si determina un elemento di differenziazione fra gli Enti di Ricerca vigilati dal MUR e quelli vigilati dagli altri ministeri. A parte ciò, nel merito, il ricorso al mercato elettronico della PA non è chiaro come si pensa possa rendere più agevole l’acquisto di beni e servizi e la presente previsione sembra più ispirata da esigenze del MEF di razionalizzazione nei processi di acquisto che da esigenze di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca.

Articolo 1, comma 896
(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)

La norma attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La norma introdotta con un emendamento nel fase finale della discussione in Senato sconta evidentemente la scarsa disponibilità delle risorse a disposizione della forza di opposizione proponente e attribuisce, al solo CNR (?!) e per il solo biennio 2026-2027, risorse utilizzabili per il mantenimento in servizio fino al 2027 di ricercatori precari con i contratti in scadenza.

Articolo 1, comma 270
(Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell’ISTAT)

Viene prevista per l’ISTAT la possibilità di derogare dal tetto del fondo del salario accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di incrementare, a decorrere dall’anno 2026, le risorse per la corresponsione dell’indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Tale disposizione è stata più volte sollecitata in quanto l’indennità per oneri specifici, prevista dal CCNL per i profili di ricercatore e tecnologo, nell’ISTAT ha un valore più basso rispetto ad altri EPR e quindi era necessario creare le condizioni normative per consentirne l’adeguamento. Purtroppo la norma prevede la possibilità di incrementare l’importo del fondo destinato a tale indennità per l’importo massimo di € 347,19, mentre sarebbe stato auspicabile che l’importo dell’indennità fosse previsto dalla contrattazione integrativa, considerato che le risorse da utilizzare allo scopo sono comunque a valere del bilancio dell’ISTAT.


Varie


Articolo 1, commi 7 e 12
(Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato)

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti dei settori privati nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Questa disposizione si applica ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro (rispetto ai 28.000 inizialmente previsti).

Inoltre, per gli anni 2026 e 2027, si dispone la riduzione dal 5% all’1% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate per premi di produzione o partecipazione agli utili d’impresa entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Infine, per il 2026, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti per:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Queste ultime disposizioni sul trattamento accessorio sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Le misure approvate (Art. 1, commi 7-12) favoriscono l’adeguamento al costo della vita dei lavoratori del settore privato alzando la soglia di accesso a 33.000 euro e includendo i contratti firmati dal 2024. Questa scelta accentua i dubbi di legittimità costituzionale rispetto ai lavoratori pubblici, i quali beneficiano solo della detassazione del trattamento accessorio entro il limite di 800 euro (Art. 1, commi 237-239). Tale squilibrio è critico per il comparto ’Istruzione e ricerca’, ancor di più dopo la sottoscrizione del CCNL 2022/24 che ha sancito la perdita di potere d’acquisto reale di lavoratrici e lavoratori.

Articolo 1, commi 153-155
(Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026)

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La misura è confermata nel testo definitivo (ex art. 37 della bozza). Vengono stanziati 825 milioni di euro per il triennio 2026-2028 per un esonero parziale dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati che, nell’anno 2026, assumeranno personale non dirigenziale a tempo indeterminato o trasformeranno contratti a termine. L’esonero ha una durata massima di due anni. Gli interventi specifici e i requisiti necessari saranno individuati da un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, tenendo conto anche degli effetti occupazionali delle misure già previste dal decreto-legge 60/2024 (Decreto Coesione).

Articolo 1, commi 162 e 163
(Ape sociale)

La disposizione proroga per l’anno 2026 l’istituto dell’Ape sociale, confermando il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi già in vigore per il 2024 e il 2025. Restano confermate le tipologie di beneficiari: disoccupati, caregiver, invalidi con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% (con 30 anni di contributi) o addetti a professioni gravose con almeno 36 anni di contributi (32 anni per gli operai edili e i ceramisti). Per le donne è confermata la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 24 mesi. Ai fini dell’accesso, “l’attività gravosa” deve essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci, o almeno sei anni negli ultimi sette. Il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro, eccetto quello autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Nei settori della conoscenza, l’elenco delle professioni gravose continua a includere esclusivamente i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Il testo definitivo non ha accolto l’istanza della FLC CGIL volta all’ampliamento dei profili professionali ammessi al beneficio. Tale esclusione appare critica alla luce dell’esposizione al rischio di burnout del personale scolastico di ogni ordine e grado, con conseguenti impatti negativi sulla qualità del sistema educativo e sulla salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Articolo 1, commi 185-193, 197 e 198
(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici)
e
comma 194
(Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

A partire dal 1° gennaio 2027, i requisiti per l’accesso alla pensione subiranno un innalzamento di un mese a causa dell’adeguamento alla speranza di vita, portando la soglia per la vecchiaia a 67 anni e un mese e quella per l’anticipata a 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne). Sebbene la norma preveda un’esenzione da questo incremento per i lavoratori impegnati in attività gravose, inclusi i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, tale deroga appare insufficiente a bilanciare la restrizione generale che colpirà milioni di altri lavoratori.
In questo scenario di allungamento della vita lavorativa, la legge introduce, sempre dal 2027, una parziale riduzione dei tempi di attesa per la liquidazione del TFS o TFR nel settore pubblico: il termine passerà da dodici a nove mesi esclusivamente per i pensionamenti dovuti al raggiungimento dei limiti di età o di servizio, mentre l’attesa rimarrà fissata a ventiquattro mesi per tutte le altre causali di cessazione.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Il quadro normativo che emerge non risolve le criticità strutturali del sistema. La lieve riduzione dei tempi di liquidazione non equipara affatto il settore pubblico a quello privato e, soprattutto, rischia di essere vanificata dal comma 191. Tale comma stabilisce infatti che per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2027, l’indennità sarà corrisposta solo nel momento in cui avrebbero maturato il diritto secondo la disciplina previgente (Legge Fornero), operando un sostanziale congelamento delle somme. In definitiva, le lavoratrici e i lavoratori si trovano di fronte a un peggioramento delle condizioni: da un lato sono costretti a restare in servizio più a lungo, dall’altro subiscono un differimento dei pagamenti spettanti che espone il loro capitale all’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione.

Articolo 1, commi 206 e 207
(Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Per l’anno 2026, viene riconosciuta alle lavoratrici madri con due o più figli un’integrazione al reddito pari a 60 euro per ogni mese lavorato, a condizione che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui. Il beneficio riguarda sia le lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) sia le autonome. La somma sarà corrisposta in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, non è soggetta a tassazione o contribuzione e non rileva ai fini ISEE.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Il testo definitivo conferma la natura transitoria della misura (“Nelle more dell’attuazione di quanto previsto…”). La scelta di ricorrere a un bonus “una tantum” erogato a fine anno, anziché a interventi strutturali sui servizi o sulla decontribuzione permanente, conferma il limite di una politica non progressiva e priva di certezze per il futuro. Resta la criticità legata all’assenza di un vero potenziamento dei servizi per l’infanzia, che rappresenterebbe il reale sostegno alla genitorialità richiesto dalla FLC CGIL.

Articolo 1, commi 214-218
(Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti)

LE NOSTRE VALUTAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi (fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità) è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale). Il diritto si estende alla rimodulazione dell’orario per chi è già a tempo parziale, a condizione che determini una riduzione di almeno quaranta punti percentuali.

Per agevolare l’esercizio di tale diritto, ai datori di lavoro privati che acconsentono alla trasformazione senza ridurre il monte orario complessivo aziendale, è riconosciuto per un massimo di ventiquattro mesi l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico (esclusi i premi INAIL), entro il limite di 3.000 euro annui. La misura è soggetta a un rigoroso monitoraggio dell’INPS per garantire il rispetto dei limiti di spesa, fissati in 3,3 milioni di euro per il 2026 e a salire per gli anni successivi. Le modalità attuative saranno definite entro 180 giorni con decreto interministeriale (Lavoro, Famiglia ed Economia).

Articolo 1, commi 219 e 220
(Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni)

Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio si estende la possibilità per i genitori lavoratori di fruire del congedo parentale fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, rispetto ai dodici precedentemente previsti, con pari estensione anche nei casi di adozione e affidamento.

Viene inoltre estesa da cinque a dieci giorni la durata del congedo per malattia del figlio di età compresa tra tre e quattordici anni, previsto dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001. La disciplina resta invariata per i figli sotto i tre anni, mentre per quelli tra tre e quattordici anni il congedo continua a essere non retribuito, pur con copertura contributiva figurativa.

Secondo le stime INPS, saranno circa 10.000 all’anno i genitori che potranno beneficiare di un mese di congedo parentale indennizzato, con una retribuzione media pari a 2.200 euro, rivalutata fino al 2029. Per quanto riguarda il congedo per malattia del figlio, i beneficiari nella fascia di età 3-8 anni sono stimati in circa 35.000, prevalentemente donne; per la fascia 8-14 anni si prevede una platea ridotta del 50%, in considerazione della minore necessità di assistenza.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La misura, pur rafforzando formalmente le tutele per i genitori lavoratori, rischia di avere un impatto concreto molto limitato. L’estensione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio appare prevalentemente simbolica, poiché la maggior parte dei genitori ha già usufruito dei periodi di congedo spettanti, o ne usufruirà, ben prima del dodicesimo anno di vita del bambino. Di conseguenza, l’ampliamento temporale difficilmente risponderà a un reale bisogno di conciliazione tra vita e lavoro.

Allo stesso modo, il raddoppio dei giorni di congedo per malattia dei figli dai tre ai quattordici anni rappresenta un segnale positivo ma insufficiente, in quanto non prevede retribuzione e dunque resta difficilmente utilizzabile da molti genitori.

Articolo 1, comma 227
(Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

È istituito un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare e al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale. Lo stanziamento previsto è di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. La norma specifica che la figura del caregiver è limitata a chi assiste persone con disabilità.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

Il testo definitivo conferma le forti criticità già evidenziate. Lo stanziamento per il 2026 appare meramente simbolico e destinato quasi interamente a oneri burocratici: il comma 284 della medesima legge autorizza infatti il trasferimento di 1,05 milioni di euro (sull’1,15 totale) all’INPS per la sola implementazione della piattaforma informatica. Ciò significa che per l’effettivo sostegno economico ai caregiver, nel 2026, restano appena 100.000 euro per l’intero territorio nazionale.

Inoltre, resta confermata la scelta discriminatoria di limitare l’intervento ai soli caregiver di persone con disabilità, escludendo chi assiste familiari anziani non autosufficienti o malati cronici. Questa impostazione non tiene conto della realtà dei settori della conoscenza, caratterizzati da una prevalenza di personale femminile spesso costretto a farsi carico di compiti di cura complessi e multigenerazionali, penalizzando ulteriormente la conciliazione tra vita lavorativa e privata.

Articolo 1, comma 237
(Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici)

Per il solo 2026, il personale non dirigente delle PA con reddito entro i 50.000 euro beneficia di una tassazione sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio (incluse indennità fisse) entro un tetto massimo di 800 euro.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La misura ha effetti minimi: mediamente 9 euro al mese per 12 mesi. Per il comparto “Istruzione e ricerca” il beneficio è marginale poiché la componente accessoria è poco rilevante. Si evidenzia una profonda disparità con il settore privato, che beneficia del 5% sui rinnovi contrattuali e del 15% su un tetto di indennità quasi doppio (1.500 euro).

Articolo 1, comma 715 (Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio)
e comma 716 (Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)

La legge stabilisce una rimodulazione delle dotazioni di competenza e di cassa per le spese in conto capitale (destinate a edilizia scolastica e universitaria, laboratori, infrastrutture scientifiche, campus e sistema AFAM). Tale manovra prevede una riduzione degli stanziamenti per il triennio 2026-2028, a cui seguirà un incremento solo nel triennio 2029-2031.
Contestualmente, gli stati di previsione per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Tabella 7) e per il Ministero dell’Università e della Ricerca (Tabella 11) per l’anno 2026 non recano stanziamenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Al contrario, le misure fiscali a sostegno del reddito si concentrano sul settore privato, con la tassazione agevolata al 5% sugli incrementi dei rinnovi contrattuali e all’1% sui premi di produttività. Per il pubblico impiego è prevista solo una detassazione del trattamento accessorio al 15%, limitata al 2026 e con un tetto di appena 800 euro.

LE NOSTRE VALUTAZIONI

La legge di bilancio produce un doppio effetto penalizzante per i settori della conoscenza. Da un lato, il posticipo della spesa in conto capitale comporta il rischio che gli interventi già programmati vengano rallentati o rinviati; gli investimenti promessi vengono così collocati fuori dal termine naturale della legislatura, rendendoli ipotetici e privi di garanzie reali di realizzazione.
Dall’altro lato, mentre i tagli sono certi e immediati, si registra l’assenza di un solo euro per il rinnovo del contratto nazionale e per il recupero del potere d’acquisto del personale. È evidente una profonda disparità: le reali misure salariali riguardano quasi esclusivamente il settore privato, escludendo ancora una volta il pubblico impiego. In sintesi, la manovra comprime il funzionamento presente di scuola e università e rinvia al futuro ogni investimento, non riconoscendo il valore professionale né la dignità salariale di chi lavora quotidianamente nei luoghi della conoscenza.

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