Esami di maturità: rilevante intervento del garante per la protezione dei dati personali

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In vista del nuovo esame di Stato, ormai comunemente definito esame di maturità, le scuole attendono ancora il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito che dovrà indicare, entro il mese di gennaio, le discipline della seconda prova scritta, l’eventuale terza prova per specifici indirizzi, le quattro materie oggetto del colloquio e le modalità organizzative dello stesso, come previsto dal DL 9 settembre 2025, n. 127. In questo contesto di incertezza normativa, emergono intanto elementi di rilievo che riguardano il curriculum delle studentesse e degli studenti.

Sono infatti intervenute novità significative sulle informazioni contenute nel Curriculum previsto dalla legge 107/2015. Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere sullo schema di decreto attuativo dell’articolo 1, comma 4, del DL 127/2025, relativo all’inserimento dei risultati delle prove INVALSI nel Curriculum. Una scelta che rappresenta l’elemento di maggiore discontinuità e rispetto alla quale la FLC CGIL ha già manifestato valutazioni critiche e contrarietà, evidenziandone le ricadute problematiche.

Alla luce del decreto, il Curriculum delle studentesse e degli studenti risulta articolato in quattro sezioni distinte, integrate con l’E-Portfolio della Piattaforma Unica:

  • Parte I “Istruzione e formazione”, riferita al percorso di studi
  • Parte II “Certificazioni”, relativa alle competenze certificate
  • Parte III “Attività extrascolastiche”, dedicata alle esperienze svolte fuori dall’ambito scolastico
  • Parte IV “Prove nazionali”, contenente la descrizione dei livelli di apprendimento nelle prove INVALSI, a cura dell’Istituto nazionale di valutazione

Il parere del Garante introduce però precisazioni decisive: solo le prime tre parti del Curriculum possono essere rese disponibili alla Commissione prima dello svolgimento dell’esame; il documento completo, comprensivo anche della parte sulle prove INVALSI, sarà accessibile esclusivamente agli studenti diplomati, all’interno dell’E-Portfolio digitale, solo dopo il rilascio del diploma. Inoltre, viene chiarito che il Curriculum non è parte integrante del diploma e che spetta allo studente decidere se allegarlo, in forma integrale o parziale.

Come la FLC CGIL aveva già segnalato in relazione al DLgs 62/2017, emergono con sempre maggiore evidenza le criticità legate all’obbligatorietà delle prove INVALSI ai fini dell’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, confermando le incongruenze di un impianto che continua a sollevare problemi sul piano didattico, valutativo e ora anche della tutela dei dati personali.

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