Permessi per partecipare alle prove del concorso PNRR 3: cosa può scegliere il personale della scuola

Permessi per partecipare alle prove del concorso PNRR 3: cosa può scegliere il personale della scuola

La partecipazione al concorso PNRR 3 interessa un numero elevatissimo di insegnanti: nello scorso ottobre, infatti, oltre 226 mila lavoratrici e lavoratori della scuola hanno inoltrato la domanda di partecipazione. Le prove scritte si svolgeranno dal 27 novembre al 5 dicembre 2025 e molti docenti in servizio devono capire quali permessi utilizzare nel caso in cui gli esami si sovrappongano al proprio orario di lavoro.

Quali permessi possono usare i docenti in servizio?

Una novità introdotta dal precedente Contratto Collettivo Nazionale, dopo anni di rivendicazioni della FLC CGIL, riguarda l’estensione dei tre giorni di permesso retribuito anche al personale precario con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno.
Questa conquista, particolarmente importante per chi opera nella scuola, permette oggi a molti insegnanti di usufruire di permessi che prima non erano riconosciuti.

L’articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca attualmente in vigore stabilisce infatti che il personale docente, educativo e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche ha diritto, su richiesta, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche tramite autocertificazione.
Questi giorni possono essere utilizzati anche per partecipare alle prove del concorso, offrendo ai lavoratori una soluzione più vantaggiosa rispetto ai permessi non retribuiti.

Perché conviene usare i permessi retribuiti?

Sfruttare i tre giorni retribuiti può essere una scelta strategica: consente di evitare assenze non pagate, che inciderebbero sulla busta paga, e permette di non interrompere la maturazione dell’anzianità di servizio.
Si tratta quindi di un’opportunità significativa, soprattutto per il personale precario che spesso deve gestire carichi economici e contrattuali più complessi.

L’alternativa: i permessi non retribuiti per concorsi ed esami

Accanto ai permessi retribuiti, il comma 14 dello stesso articolo prevede un’altra possibilità: per il personale docente, educativo e ATA assunto a tempo determinato sono disponibili permessi non retribuiti, fino a un massimo di otto giorni per anno scolastico, da utilizzare per partecipare a concorsi o esami.
Questi giorni comprendono anche quelli necessari per eventuali spostamenti, offrendo così una certa flessibilità.

È importante sottolineare che questa tipologia di permesso rappresenta una facoltà e non un obbligo: la scelta se ricorrere ai permessi retribuiti o a quelli non retribuiti spetta esclusivamente al lavoratore, in base alle proprie esigenze.

Nessuna discrezionalità: i diritti non possono essere limitati

La FLC CGIL ribadisce che i permessi conquistati grazie all’impegno del sindacato e dei lavoratori precari non possono essere oggetto di interpretazioni arbitrarie da parte delle amministrazioni scolastiche.
Qualsiasi comportamento che limiti o condizioni l’esercizio di questi diritti rappresenta una violazione e deve essere contrastato con decisione.

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