La FLC CGIL ha proclamato per giovedì 7 maggio 2026 uno sciopero nazionale dell’intera giornata rivolto a tutto il personale docente, dirigente scolastico e ATA in servizio nell’istruzione tecnica.
La mobilitazione è stata indetta per ottenere il rinvio della riforma dell’istruzione tecnica finalizzato ad un cambiamento radicale con l’apertura di un confronto reale con il mondo della scuola e con le parti sociali. Scarica il volantino.
Di seguito le principali informazioni relative alle modalità di adesione.
INDICE
Chi può aderire allo sciopero del 7 maggio
Possono aderire allo sciopero
- docenti e personale ATA in servizio presso gli istituti tecnici
- dirigenti scolastici delle istituzioni con indirizzi tecnici
- personale in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore (IISS) in cui sia presente l’indirizzo di istruzione tecnica
- docenti con cattedra oraria articolata tra un istituto tecnico e altre tipologie di scuola.
In sintesi, lo sciopero riguarda tutto il personale che presta servizio, anche parzialmente, nell’ambito dell’istruzione tecnica.
Come aderire allo sciopero del 7 maggio
L’adesione allo sciopero è un diritto individuale e non richiede alcuna autorizzazione.
Non sussiste l’obbligo di dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero; tuttavia, qualora venga resa, tale dichiarazione diventa vincolante. Chi non ha reso alcuna dichiarazione o ha comunicato di non aver ancora deciso può aderire liberamente allo sciopero.
L’astensione riguarda l’intera giornata lavorativa e comporta la relativa trattenuta sulla retribuzione.
Servizi essenziali per il 7 maggio
Data l’assenza di esami o scrutini finali nel periodo interessato, non sono previsti servizi minimi essenziali per il personale ATA.
Fanno eccezione gli istituti tecnici agrari, dove i servizi minimi vanno garantiti per le attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene la cura e l’allevamento del bestiame
- assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza
- addetto alle aziende agrarie
- collaboratore scolastico e dei servizi.
Riferimenti normativi
- Articolo 40 della Costituzione.
- Legge 146/90 e successive modificazioni.
- Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.
- CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” vigente.
- Protocollo di intesa di scuola per la determinazione del contingente di personale per le prestazioni indispensabili.
Domande frequenti sul diritto di sciopero
Il diritto di sciopero è garantito?
Sì, l’articolo 40 della Costituzione garantisce il diritto di sciopero.
Si può aderire a uno sciopero senza essere iscritto a un sindacato?
Sì, il diritto di sciopero è un diritto costituzionale individuale e può essere esercitato da ogni lavoratrice/lavoratore.
Il dirigente può chiedere al personale le intenzioni riguardo a uno sciopero?
Sì, è un obbligo per il Dirigente scolastico previsto dall’articolo 3, comma 4, dell’Accordo del 2 dicembre 2020. Il personale può scegliere tra aderire, non aderire, o non aver ancora deciso.
Il personale è tenuto a rispondere all’invito del Dirigente?
No, non è obbligatorio fornire una delle tre risposte previste.
Chi ha comunicato l’adesione, può cambiare idea?
No, non è possibile revocare la dichiarazione di adesione. La dichiarazione fornita sarà utilizzata ai fini della trattenuta stipendiale, secondo quanto previsto dall’Accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia in caso di sciopero.
Chi aveva dichiarato di non aver ancora deciso se scioperare o no, è obbligato a comunicare la sua decisione definitiva prima dello sciopero?
No, chi aveva dichiarato di non aver ancora deciso può decidere all’ultimo momento se scioperare o no, senza obbligo di preventiva comunicazione. Chi è assente il giorno dello sciopero senza aver comunicato la motivazione è considerato scioperante.
Chi aveva dichiarato di non aderire allo sciopero, può cambiare idea?
Sì, la scelta di scioperare può essere fatta fino all’ultimo momento e non c’è obbligo di comunicazione.
