La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce importanti novità a tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti, includendo esplicitamente anche il personale scolastico docente e ATA. L’obiettivo è rafforzare il diritto alla cura senza compromettere la stabilità del rapporto di lavoro, integrando le tutele già esistenti.
Tra le misure più rilevanti previste dalla normativa spiccano 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, operative dal 1° gennaio 2026, e la possibilità di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con garanzia della conservazione del posto.
Per facilitare la comprensione delle nuove disposizioni, è disponibile una scheda informativa di approfondimento che chiarisce requisiti, diritti e modalità di utilizzo delle tutele introdotte dalla legge.
| Permessi per esami e cure mediche e congedo per gravi patologie (Legge 18 luglio 2025, n. 106) |
INDICE
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Congedo non retribuito per gravi patologie
Obiettivi della legge e ambiti di intervento
La normativa nasce con la finalità di conciliare esigenze di salute e attività lavorativa, riconoscendo la centralità delle cure nei percorsi di vita dei lavoratori. Le nuove disposizioni si applicano anche al comparto scuola e si affiancano alle garanzie già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
In particolare, la legge interviene su due strumenti fondamentali: da un lato i permessi retribuiti per visite, esami e cure, dall’altro un congedo prolungato non retribuito pensato per i periodi di maggiore difficoltà clinica.
Permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche
A decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, utilizzabili esclusivamente per esigenze sanitarie legate a patologie gravi. Queste ore si sommano a quelle già previste da contratto e normativa generale, offrendo una tutela più mirata e specifica.
La misura consente di ridurre l’utilizzo improprio di altri istituti di assenza, come malattia o permessi ex Legge 104, quando utilizzati per esigenze personali di carattere sanitario, migliorando così la chiarezza amministrativa e la trasparenza.
A chi spettano i nuovi permessi
Il diritto ai permessi aggiuntivi è riconosciuto a specifiche categorie di lavoratori, in presenza di determinati requisiti sanitari. In particolare, possono beneficiarne:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche, sia in fase attiva sia nel follow-up precoce;
- lavoratori con malattie croniche o invalidanti, anche rare;
- genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie.
In tutti i casi è richiesto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio. Per i minori, il requisito è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza, come chiarito dalla circolare INPS n. 152/2025.
Importanza del follow-up precoce
Il riferimento esplicito al follow-up precoce rappresenta un elemento di particolare rilievo. La legge chiarisce infatti che il diritto ai permessi non si esaurisce con la fase acuta della malattia, ma si estende anche al periodo successivo alle terapie.
Questa previsione riconosce la necessità di controlli clinici frequenti, esami e monitoraggi costanti, fondamentali per la continuità delle cure e la prevenzione delle recidive.
Utilizzo dei permessi: finalità e documentazione
Le 10 ore annue di permesso retribuito possono essere utilizzate per diverse esigenze sanitarie, tra cui:
- visite mediche specialistiche;
- esami strumentali;
- analisi cliniche e microbiologiche;
- cure mediche ricorrenti.
Per accedere al beneficio è necessaria una prescrizione del medico di base o dello specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto e consente i controlli previsti dal sistema sanitario.
Trattamento economico e contributivo
Per quanto riguarda l’aspetto economico, la legge stabilisce che alle ore di permesso aggiuntive si applichi la disciplina già prevista per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
In concreto, ciò comporta sia il riconoscimento dell’indennità economica secondo le regole dell’assenza per malattia, sia la copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali.
Congedo non retribuito fino a 24 mesi
Accanto ai permessi, la Legge n. 106/2025, in vigore dal 9 agosto 2025, introduce una ulteriore forma di tutela per i lavoratori che affrontano periodi di cura incompatibili con l’attività lavorativa ordinaria.
È previsto un congedo non retribuito della durata massima di 24 mesi, anche frazionabile, riservato ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da malattie croniche o invalidanti con invalidità almeno pari al 74%.
Effetti del congedo sul rapporto di lavoro
Durante il periodo di congedo sono previste alcune condizioni precise. In particolare:
- è garantita la conservazione del posto di lavoro;
- non è prevista retribuzione;
- è vietato svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
Il periodo di congedo non è utile ai fini dell’anzianità di servizio, ma può essere riscattato a fini pensionistici. Si tratta di una tutela residuale, attivabile dopo l’esaurimento degli altri strumenti di assenza, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli previsti dai contratti collettivi.
Rientro al lavoro e priorità per il lavoro agile
Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto a una corsia preferenziale per l’accesso al lavoro agile, qualora tale modalità sia compatibile con le mansioni svolte.
Questa previsione mira a favorire un rientro graduale e sostenibile, tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze di cura che possono persistere anche dopo la ripresa dell’attività lavorativa.
Riferimenti normativi
- Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Disposizioni in materia di permessi retribuiti e conservazione del posto di lavoro per lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche
- Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025
