Supplenze docenti 2026/2027: pubblicata la circolare

Sulle nomine dei supplenti l'amministrazione fa gli stessi errori dell'anno scorso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 sulle supplenze del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027. Il documento definisce le regole per la stipula dei contratti a tempo determinato e le modalità di assegnazione degli incarichi.

Le domande per la scelta delle 150 sedi potranno essere presentate tramite POLIS Istanze online dal 16 luglio alle ore 14 fino al 29 luglio alle ore 14. La stessa istanza sarà utilizzata sia per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sia per le conferme sul sostegno.

Resta prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di assunzione da GPS sostegno prima fascia finalizzata al ruolo. La procedura riguarda i docenti inseriti a pieno titolo negli elenchi utili e non coinvolge chi deve ancora svolgere l’anno di prova. L’assegnazione della sede impedisce di ottenere altre supplenze per tutto l’anno scolastico. L’accettazione dovrà avvenire entro 5 giorni, oppure entro il 1° settembre se la nomina arriva dal 28 agosto. La mancata risposta sarà considerata rinuncia, con perdita dell’incarico e impossibilità di ottenere ulteriori supplenze.

Chi non riceverà alcuna nomina potrà partecipare alla fase interprovinciale della cosiddetta mini call veloce sostegno, scegliendo province di un’altra regione. I posti disponibili saranno pubblicati entro il 14 agosto alle ore 10, mentre le domande potranno essere inoltrate dal 14 agosto alle ore 14 fino al 18 agosto alle ore 12. Anche in questo caso sarà obbligatoria l’accettazione entro 5 giorni.

Per quanto riguarda la continuità didattica sul sostegno, la conferma potrà avvenire dopo le operazioni di ruolo, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Potranno essere confermati docenti specializzati e, in alcuni casi, anche non specializzati individuati tramite GPS o scorrimenti provinciali. Sono esclusi i supplenti temporanei e i docenti nominati da graduatoria d’istituto senza specializzazione. La volontà di accettare la conferma dovrà essere espressa sulla piattaforma ministeriale e sarà definitiva. Chi accetta sarà escluso dalle altre supplenze.

Le supplenze annuali al 31 agosto e quelle fino al 30 giugno saranno assegnate tramite procedura informatizzata da GAE e GPS, mentre le supplenze brevi continueranno a essere attribuite dalle graduatorie d’istituto.

Tra le novità introdotte, chi non ha presentato domanda di aggiornamento o non compilerà la scelta delle 150 sedi sarà escluso dalle GPS e dalle relative graduatorie di istituto per il biennio 2026/2028. Previsto inoltre il recupero dei docenti che non ricevono incarico per assenza di disponibilità nelle sedi indicate: non saranno più considerati rinunciatari e potranno partecipare ai turni successivi.

Cambia anche la gestione del completamento orario: il diritto sarà riconosciuto senza le limitazioni previste in passato. Nella scuola secondaria, invece, le sostituzioni fino a 10 giorni dovranno essere coperte con personale interno e non sarà più possibile nominare supplenti da graduatoria d’istituto per questi incarichi.

Gli uffici scolastici dovranno aggregare gli spezzoni orari per favorire la costituzione di cattedre più ampie. Per gli spezzoni fino a 6 ore, i dirigenti scolastici dovranno prima verificare la disponibilità dei docenti interni. Solo successivamente potranno essere assegnati ad altri docenti o tramite graduatorie.

Gli interpelli potranno essere pubblicati soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto, comprese quelle delle scuole viciniori. Gli avvisi saranno pubblicati sui siti delle scuole e trasmessi agli uffici scolastici territoriali.

Per il personale di ruolo che accede agli articoli 47 e 70 del CCNL resta possibile partecipare alle supplenze annuali, ma esclusivamente su posti interi. Chi deve ancora svolgere l’anno di prova non potrà accettare incarichi a tempo determinato.

La circolare interviene anche sull’insegnamento della religione cattolica e sulle attività alternative. In assenza di personale con titolo, gli ordinari diocesani potranno individuare docenti senza titolo specifico con contratto fino al termine delle lezioni. Per le attività alternative dovrà essere utilizzato prioritariamente personale già in servizio.

Confermate infine le disposizioni già previste per la priorità di scelta della sede ai sensi della legge 104/92 e la possibilità di richiedere il part-time nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

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