Il MIM ha pubblicato l’11 settembre 2026 l’ordinanza ministeriale n. 163 del 7 agosto 2026, firmata dal Ministro Giuseppe Valditara, che ridefinisce le regole per i passaggi tra percorsi e indirizzi della scuola secondaria di secondo grado. Il provvedimento è accompagnato da una sintesi curata dalla dott.ssa Carmela Palumbo e conferma le perplessità già espresse dalla FLC CGIL.
Primo biennio
Per gli studenti del primo e del secondo anno è possibile chiedere, entro il 31 gennaio, il passaggio a un altro percorso o indirizzo, entrando nella classe corrispondente a quella già frequentata. Non sono più previste prove d’ingresso: il passaggio avviene attraverso un colloquio orientativo nella scuola di destinazione, con attenzione soprattutto alle discipline che non erano presenti nel precedente percorso. La scuola ricevente deve inoltre organizzare attività didattiche per recuperare conoscenze, abilità e competenze mancanti. Restano escluse da questa regola le scuole musicali e coreutiche, dove sono ancora richieste le specifiche prove di verifica.
Dopo il primo biennio
Dal terzo anno in poi, per cambiare percorso, indirizzo, articolazione o opzione è necessario superare gli esami integrativi. Le prove riguardano soltanto le discipline, o parti di esse, non presenti nel percorso di provenienza. L’esame deve svolgersi in un’unica sessione speciale, da concludere prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente della scuola di destinazione, dopo aver consultato il Collegio dei docenti, definisce il calendario. La commissione deve essere composta da almeno tre docenti e comprendere tutte le discipline oggetto delle prove.
Filiera tecnologico-professionale e percorsi quadriennali
L’ordinanza stabilisce regole specifiche anche per i rapporti tra percorsi quadriennali, compresa la filiera tecnologico-professionale, e percorsi quinquennali. Nel primo biennio, il passaggio dal quadriennale al quinquennale segue le regole generali; quello dal quinquennale al quadriennale richiede invece una valutazione positiva del Consiglio di classe della scuola che accoglie lo studente.
Negli anni successivi, chi proviene da un percorso quadriennale e vuole passare al quinquennale deve sostenere un esame integrativo. Dal secondo biennio, invece, non è mai possibile il passaggio da un percorso quinquennale a uno quadriennale. Anche il trasferimento tra diversi percorsi quadriennali cambia a seconda dell’anno frequentato: nel primo biennio decide il Consiglio di classe, mentre nel secondo biennio sono previsti gli esami integrativi.
Studenti provenienti da scuole straniere e istruzione degli adulti
Per gli studenti provenienti da una scuola straniera frequentata all’estero o da una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, l’accesso alla scuola secondaria italiana prevede esami integrativi sulle materie non corrispondenti al percorso italiano, quando non sono più soggetti all’obbligo di istruzione. Per chi è ancora soggetto all’obbligo si applicano invece le disposizioni dell’articolo 45, comma 2, del DPR 394/1999. L’ordinanza non si applica ai corsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti.
La posizione della FLC CGIL
Per la FLC CGIL, l’ordinanza rappresenta una risposta necessaria alla sentenza n. 3250/2024 del Consiglio di Stato, secondo cui la scelta dell’indirizzo effettuata al termine del primo ciclo non deve diventare irreversibile, anche per evitare una precoce canalizzazione dei percorsi scolastici.
Il sindacato ritiene però che le misure previste sarebbero più efficaci contro la dispersione scolastica se inserite in un vero “biennio unitario orientativo”, che consentirebbe di rinviare la scelta definitiva dell’indirizzo. Secondo la FLC CGIL, la riforma dell’istruzione tecnica voluta dal Ministro Valditara procede invece nella direzione opposta, riducendo ulteriormente ciò che resta del biennio unitario e anticipando già al primo biennio le discipline caratterizzanti.

