L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha modificato alcune regole sulle sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono delle supplenze. La FLC CGIL riepiloga le principali situazioni che possono verificarsi nel corso dell’anno scolastico.
Supplenze da GAE e GPS
Se, dopo un’assegnazione tramite procedura informatizzata, il docente non prende servizio entro il termine stabilito, perde per tutta la durata delle graduatorie la possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto o al 30 giugno da GAE e GPS. La sanzione riguarda anche le graduatorie d’istituto utilizzate in caso di esaurimento di GAE e GPS e si applica a tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui si possiedono i requisiti, comprese le disponibilità successive.
Resta possibile accettare supplenze brevi e saltuarie dalle graduatorie d’istituto, come quelle per malattia o maternità.
Diversa è la situazione di chi, dopo aver preso servizio su una supplenza assegnata da GAE o GPS, abbandona l’incarico: in questo caso viene meno, per l’intero biennio di validità delle graduatorie, la possibilità di ottenere qualsiasi altra supplenza, sia da GAE e GPS sia dalle graduatorie d’istituto.
Supplenze da graduatorie d’istituto
Per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto, la rinuncia a una proposta, a una proroga o a una conferma su posto comune comporta, per l’anno scolastico in corso, la perdita della possibilità di ottenere incarichi dalla specifica graduatoria per lo stesso insegnamento e per il relativo posto di sostegno dello stesso grado. La sanzione si applica se il docente non aveva già accettato un’altra supplenza.
Se la rinuncia riguarda invece un posto di sostegno, il docente specializzato perde, per quell’anno, la possibilità di ottenere incarichi dalla specifica graduatoria sia sul sostegno sia sulle altre tipologie di posto e classi di concorso dello stesso grado, sempre se non aveva già accettato un’altra supplenza.
La mancata presa di servizio dopo l’accettazione o il mancato riscontro nei termini a una proposta regolarmente ricevuta dalla scuola equivale a una rinuncia esplicita.
Anche l’abbandono di una supplenza già iniziata comporta conseguenze più ampie: il docente perde, per i due anni di validità delle graduatorie, la possibilità di ottenere supplenze di qualsiasi tipologia, classe di concorso o grado d’istruzione.
Quando è possibile lasciare una supplenza temporanea
Chi sta svolgendo una supplenza temporanea da graduatoria d’istituto può lasciarla per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto. In questo caso non si applicano le sanzioni previste per la rinuncia.
La regola non vale, invece, nel caso inverso: non è consentito lasciare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche se relativa a uno spezzone, per accettare un incarico ottenuto attraverso un’altra procedura.
