Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 9078/2026, pubblicata il 21 settembre 2026, ha rigettato integralmente l’opposizione presentata dalla Scuola Ambrit Rome S.r.l. contro il decreto emesso nell’agosto 2025 a seguito del ricorso della FLC CGIL per condotta antisindacale. Il giudice ha quindi confermato il quadro già delineato nei precedenti provvedimenti, riconoscendo il diritto della FLC CGIL a costituire la propria RSA presso la scuola e ad esercitare le relative prerogative sindacali.
Per il Tribunale, questo nuovo pronunciamento costituisce la prova della persistenza degli effetti del comportamento già denunciato come lesivo delle libertà e delle prerogative sindacali. La reiterazione del comportamento non può essere considerata come una semplice successione di episodi distinti: la sentenza sottolinea la necessità di una valutazione complessiva e unitaria, proprio perché una condotta persistente può produrre effetti durevoli nel tempo, determinando una situazione di incertezza e un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale. Basti pensare che la FLC CGIL è stata costretta a fronte di tali comportamenti a chiedere un nuovo pronunciamento giudiziario del Tribunale di Roma, cosa che ha portato lo stesso, il 20 marzo 2026 ad un ulteriore decreto di condotta antisindacale del datore.
Nel quadro tracciato dal Tribunale di Roma, assume un peso determinante la sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, come ricorda la sentenza, ha chiarito che il criterio della partecipazione alle trattative per la stipula del contratto collettivo non può trasformarsi in un meccanismo di esclusione di organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative. Il rischio, evidenziato dalla Corte, è che la trattativa diventi uno strumento attraverso il quale impedire l’accesso alla rappresentanza, compromettendo lo stesso istituto della RSA.
È proprio questo uno degli argomenti sui quali Ambrit aveva fondato la propria opposizione, sostenendo che la FLC CGIL non avesse partecipato né sottoscritto il CCNL ANINSEI e che la mancata partecipazione alle trattative fosse riconducibile a scelte della stessa organizzazione sindacale. Ma, alla luce del nuovo quadro costituzionale, il Tribunale ritiene che tale circostanza non possa essere utilizzata per negare il diritto alla costituzione della RSA.
La sentenza è particolarmente netta nell’individuare nella comparativa maggiore rappresentatività della FLC CGIL sul piano nazionale il requisito che consente di riconoscere il diritto alla rappresentanza. Il giudice rileva che tale caratteristica della FLC CGIL è documentalmente provata. Ne consegue che la mancata partecipazione a una specifica trattativa per il rinnovo contrattuale non può impedire alla FLC CGIL di costituire la propria rappresentanza sindacale presso la scuola.
Il Tribunale affronta anche la questione della bilateralità e dei contributi versati dall’azienda. Ambrit aveva sostenuto che EBINS non fosse più operativo, affermando di avere successivamente indirizzato i contributi verso il nuovo ente denominato EBINSCUS, costituito da ANINSEI e UIL Scuola RUA. Anche questa argomentazione viene respinta. Il giudice rileva infatti che non è stata fornita alcuna prova dell’estinzione di EBINS.
La sentenza richiama la disciplina degli enti bilaterali prevista dal decreto legislativo 276/2003, che individua tali organismi come quelli costituiti a iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Anche su questo punto il giudice rileva la maggiore rappresentatività comparata della FLC CGIL rispetto alla UIL Scuola nel contesto esaminato.
Per la FLC CGIL Roma e Lazio si tratta di una sentenza di grande rilievo, perché conferma che la libertà sindacale e il diritto alla rappresentanza non possono essere subordinati alle decisioni unilaterali del datore di lavoro. La presenza della FLC CGIL nella scuola, il diritto alla costituzione della RSA e l’esercizio delle relative prerogative sindacali trovano una precisa tutela nell’ordinamento e non possono essere aggirati attraverso il mancato riconoscimento della rappresentanza o il richiamo alla mancata partecipazione a una specifica trattativa contrattuale.
La decisione del 21 settembre è dunque l’ennesimo pronunciamento giudiziario che interviene sul comportamento tenuto da Ambrit e che riconosce le ragioni sostenute dalla FLC CGIL a tutela della libertà e delle prerogative sindacali. Una successione di decisioni che conferma, sul piano giudiziario, la necessità di garantire pienamente il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a essere rappresentati e a esercitare le proprie libertà sindacali. La FLC CGIL continuerà a garantire questa presenza e questa tutela, perché la rappresentanza sindacale non è una concessione del datore di lavoro, ma un diritto che deve essere rispettato. Proprio per questo, tale pronunciamento assume un valore generale.
FLC CGIL ROMA LAZIO
FLC CGIL ROMA CENTRO – OVEST LITORANEA
