Abilitazione scientifica nazionale, il TAR Lazio accoglie il ricorso: annullato il giudizio negativo in Medicina legale e del lavoro

Vittoria della FLC Cgil di Roma COL
La sentenza riconosce l’illegittimità del diniego di abilitazione alla II fascia per il settore 06/M2, imponendo una nuova valutazione da parte di una diversa commissione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, con la sentenza n. 1015/2026 (RG n. 5310/2025), pubblicata il 1° giugno 2026, ha accolto il ricorso proposto da una candidata  contro il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro”. 

La ricorrente, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Americo, aveva impugnato il giudizio negativo della Commissione ASN lamentando, tra l’altro, la genericità e la contraddittorietà della motivazione, nonché l’assenza di un reale esame analitico delle pubblicazioni e dei titoli scientifici presentati.

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, ribadendo che il sindacato del giudice amministrativo è pienamente ammissibile quando si denunciano vizi di motivazione e contraddittorietà nei giudizi espressi dalle commissioni, anche in ambiti connotati da ampia discrezionalità tecnica.

Richiamando la disciplina di cui al D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e i relativi criteri di valutazione (artt. 3, 4, 6 e 7), il Collegio ha sottolineato che l’abilitazione può essere attribuita solo a candidati in possesso di specifici requisiti (titoli, indicatori bibliometrici e qualità “elevata” delle pubblicazioni), ma che, proprio in ragione dell’ampiezza del potere valutativo, è necessario che un giudizio negativo sia sorretto da una motivazione chiara, puntuale e verificabile.

Nella motivazione il TAR evidenzia come, nel caso di specie, né il giudizio collegiale né i giudizi individuali dei commissari riportino un effettivo esame analitico delle pubblicazioni della candidata: esse vengono richiamate solo per numero, tipologia e macro-tematica (prevalentemente genetica forense), con aggettivazioni generiche sull’originalità, il rigore metodologico e l’impatto scientifico, senza alcuna illustrazione concreta dei contenuti, degli approcci di ricerca o delle metodologie utilizzate.

Il Tribunale richiama inoltre un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur nel rispetto della discrezionalità tecnica delle commissioni ASN, non possono essere ritenuti legittimi giudizi meramente stereotipati o tautologici, privi di un reale confronto con i prodotti scientifici valutati e, quindi, incapaci di consentire un effettivo controllo di legittimità sull’operato dell’Amministrazione.

Ritenendo insoddisfatto l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 3 del D.M. n. 120/2016, il TAR ha annullato il giudizio di non abilitazione, ordinando all’Amministrazione di procedere a una rinnovata valutazione della candidata da parte di una diversa commissione entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con l’obbligo di svolgere un esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni e di formulare giudizi specifici e riscontrabili.

Per la FLC CGIL Roma Lazio, questa decisione rappresenta un importante riconoscimento dei diritti delle ricercatrici e dei ricercatori e conferma la necessità di procedure di abilitazione fondate su criteri chiari, motivazioni puntuali e piena trasparenza, a tutela sia delle persone coinvolte sia della qualità complessiva del sistema universitario.

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