Con la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso PNRR 3 per la scuola secondaria (DDG 2939/2025) emergono significative differenze di interpretazione tra i vari UU.SS.RR. relativamente ai punteggi previsti per il superamento di concorsi precedenti nelle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/23.
La tabella di valutazione titoli (Allegato B al DM 2025/2023), al punto B.4.1, prevede l’attribuzione di 12,5 punti per “inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto”.
Secondo alcune commissioni e Uffici Scolastici l’espressione “specifico posto”, e la conseguente attribuzione del punteggio, sarebbe riferibile anche alla classe di concorso accorpata di grado diverso.
In altri casi, al contrario, il punteggio è stato riconosciuto solo per il concorso dello specifico grado.
Per evitare evidenti difformità tra commissioni e regioni, la FLC CGIL ha chiesto un chiarimento urgente al Ministero per dirimere una volta per tutte la questione su come si debba intendere la dicitura “specifico posto”.
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Roma, 19 giugno 2026
Alla dott.ssa M. Assunta Palermo
Direzione generale per il personale scolastico
E p.c. al dott. Luca Volontè
Ufficio III MIM
Oggetto: Concorso PNRR3: richiesta chiarimenti punteggi precedenti concorsi.
Con la pubblicazione delle graduatorie relative al Concorso PNRR 3 (DDG n. 2939/2025), sono emerse differenti interpretazioni, da parte delle commissioni d’esame e degli UU.SS.RR., relativamente alla valutazione dei precedenti concorsi ordinari nelle classi di concorso accorpate ai sensi del DM 255/2023.
La criticità riguarda il punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli alla voce B.4.1, che attribuisce 12,5 punti per l’“inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto” (Allegato B al DM 205/2023).
In alcuni casi il precedente concorso superato in una classe relativa a un diverso grado di istruzione è stato considerato valutabile; in altri casi, invece, il punteggio è stato riconosciuto solo per il concorso riferito allo stesso grado e allo stesso specifico posto.
Al fine di evitare valutazioni difformi tra commissioni e regioni, si chiede un intervento ministeriale ufficiale e univoco che chiarisca definitivamente se, nelle classi di concorso accorpate, con la dicitura “per lo specifico posto” si intenda per il medesimo o per entrambi i gradi di istruzione.
In attesa di un tempestivo riscontro, si inviano distintiti saluti.