GPS 2026/2028: il Tribunale di Velletri tutela il diritto al lavoro e alla pensione dei docenti precari

Scuola: il Tribunale di Roma accoglie un altro ricorso FLC CGIL Roma COL

Il Tribunale di Velletri ha emesso un’ordinanza cautelare che rappresenta un importante punto di approdo di una vertenza avviata dalla FLC CGIL Roma Sud Pomezia Castelli, che, insieme all’INCA CGIL Roma e Lazio, ha scelto di tutelare una lavoratrice esclusa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) esclusivamente per il superamento del limite anagrafico previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026.

La tutela giudiziaria, affidata al legale di categoria avv. Gianluca Magnani, ha consentito di affermare un principio di grande rilievo: nessuna disposizione amministrativa può comprimere il diritto fondamentale della persona a conseguire il trattamento pensionistico minimo, impedendole di continuare a lavorare quando non abbia ancora maturato i requisiti contributivi necessari.

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso cautelare proposto da una docente con contratto a tempo determinato, nata il 10 dicembre 1958, alla quale il sistema informatico ministeriale aveva impedito di presentare domanda di inserimento nelle GPS per il biennio 2026/2028 in ragione del superamento del limite dei 67 anni previsto dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026.

La docente, tuttavia, aveva maturato soltanto 18 anni, 6 mesi e 25 giorni di contribuzione e non aveva quindi ancora raggiunto il requisito minimo necessario per accedere alla pensione di vecchiaia.

La decisione del Tribunale si fonda su due distinti, ma convergenti, presupposti giuridici.

Il primo è di rango costituzionale. Richiamando il consolidato orientamento della Corte costituzionale, il giudice ribadisce che il conseguimento del trattamento pensionistico minimo costituisce un diritto garantito dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione e che la discrezionalità del legislatore nella determinazione dei limiti di età incontra un limite invalicabile proprio nella tutela di tale diritto fondamentale.

L’ordinanza recepisce immediatamente i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 14 luglio 2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevedeva un limite massimo di permanenza in servizio rigidamente fissato a settant’anni, senza tener conto degli adeguamenti alla speranza di vita.

La Corte ha infatti chiarito che il legislatore non può stabilire una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia svincolata dal momento in cui il lavoratore maturerà i requisiti anagrafici e contributivi minimi necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il Tribunale afferma con chiarezza che il diritto a permanere nell’attività lavorativa fino al conseguimento del minimo pensionistico, che per il personale precario si traduce nel diritto a mantenere l’iscrizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, deve essere riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato.

Una diversa soluzione determinerebbe infatti una discriminazione ingiustificata rispetto al personale di ruolo, in violazione della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

La pronuncia si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale di merito sempre più consolidato, che valorizza il principio di parità di trattamento tra lavoratori.

Il secondo fondamento della decisione è rappresentato dal diritto dell’Unione europea.

Sotto il profilo cautelare, il Tribunale ravvisa il periculum in mora nel rischio concreto e irreparabile che i tempi del giudizio di merito impediscano definitivamente alla ricorrente di conseguire il requisito contributivo minimo necessario per accedere alla pensione, compromettendo in modo irreversibile un diritto costituzionalmente garantito.

Per tali ragioni il giudice ha disposto la disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 e dei relativi atti applicativi nella parte in cui impedivano l’inserimento della docente nelle GPS, dichiarando il suo diritto all’iscrizione nella II fascia delle graduatorie e ordinandone l’immediato reinserimento con efficacia dall’anno scolastico 2026/2027.

La pronuncia assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso concreto. Essa estende infatti al personale precario della scuola gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale n. 125/2026, affermando che il limite anagrafico previsto per l’accesso e la permanenza nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze non può operare come causa automatica di esclusione quando ciò comporti l’impossibilità di raggiungere il minimo pensionistico.

Il principio di tutela del diritto alla pensione e quello di non discriminazione trovano così piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a tempo determinato.

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