Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 23352 del 10 settembre 2026 ha fornito dei chiarimenti agli Uffici Territoriali e alle scuole in merito alla gestione delle supplenze dei docenti.
Tre i casi analizzati
Supplenze sui posti che rimangono non assegnati a livello provinciale al termine di ciascun turno di nomina, stante l’esaurimento degli aspiranti
Si tratta in questo caso di posti che devono essere attribuiti da parte delle istituzioni scolastiche tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto; a tal fine gli Uffici, al termine di ciascun turno di nomina, comunicheranno con la massima tempestività alle scuole i posti residui.
Disponibilità ulteriori sopravvenute dopo il turno di nomina o i turni di nomina già avviati a livello provinciale
In questo caso ciascuna scuola dovrà verificare tramite il report scaricabile attraverso il percorso SIDI > Fascicolo Personale Scuola > Informatizzazione Nomine Supplenze lo stato di esaurimento degli aspiranti nominabili a livello provinciale in relazione alla tipologia di contratto che dovrà essere attribuito alla disponibilità sopravvenuta (31 agosto – 30 giugno intero – spezzone) e conseguentemente: qualora non risultino aspiranti nominabili a livello provinciale, l’istituzione scolastica procederà direttamente all’assegnazione della supplenza tramite scorrimento delle graduatorie di istituto; qualora risulti la presenza di aspiranti nominabili a livello provinciale, l’istituzione scolastica segnalerà la disponibilità all’Ufficio per le operazioni di competenza.
Posti che, assegnati all’esito del singolo turno, risultano nuovamente disponibili a seguito di rinuncia dell’aspirante assegnato
Vanno trattati secondo quanto previsto al punto 2).

