Con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 è stata diffusa la circolare che regola le supplenze del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Il documento definisce le modalità di assegnazione degli incarichi a tempo determinato per il prossimo anno scolastico e contiene alcune novità che riguardano il personale ATA.
Tra le principali modifiche viene chiarito che l’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non impedisce di accettare successivamente un altro incarico per un diverso profilo professionale, purché la nuova proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. Cambia quindi il termine di riferimento, che non coincide più con la presa di servizio.
Per le supplenze assegnate su spezzone orario resta confermata la possibilità del completamento orario. È inoltre consentito lasciare un incarico part time per accettare un posto intero, ma solo nel caso in cui, al momento della convocazione, non fosse disponibile una cattedra completa. Il completamento può avvenire esclusivamente tra posti appartenenti allo stesso profilo professionale.
La circolare conferma anche il permanere del divieto di sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, previsto dalle leggi di Bilancio del 2015 e del 2018. I dirigenti scolastici non possono quindi attribuire supplenze brevi agli assistenti amministrativi e tecnici, salvo nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto. Per i collaboratori scolastici il divieto vale per i primi sette giorni di assenza, salvo specifica delibera motivata del dirigente. Rimane invece la deroga prevista dalla legge n. 205 del 2017, che consente la nomina degli assistenti amministrativi e tecnici dal trentesimo giorno di assenza del titolare.
Viene ribadita la possibilità di svolgere, nello stesso anno scolastico, servizi differenti come docente, istitutore o personale ATA, anche nelle scuole non statali, purché tali attività non siano svolte contemporaneamente. Confermata anche la possibilità di delegare un rappresentante durante le operazioni di nomina. Nei casi non previsti dal D.M. n. 430/2000, inoltre, non sono applicate sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza o mancata presa di servizio.
Per il profilo di DSGA, oggi inserito nell’area dei funzionari ed EQ, la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle sedi normo-dimensionate avverrà secondo quanto previsto dal CCNL del 18 gennaio 2024 e dal decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 relativo ai criteri per l’attribuzione degli incarichi sostitutivi.
La circolare richiama anche le disposizioni relative alla Legge 104/92. La priorità nella scelta della sede spetta ai beneficiari degli articoli 21 e 33 nel rispetto della graduatoria e solo tra candidati convocati per incarichi della stessa durata e valore economico. Il diritto riguarda esclusivamente la scelta della sede scolastica e non consente di ottenere incarichi più favorevoli rispetto ad altri aspiranti meglio collocati in graduatoria.
Per chi usufruisce della priorità per disabilità personale, la scelta può essere esercitata su qualsiasi sede disponibile. Nei casi di assistenza a un familiare, invece, la precedenza è limitata alle scuole del comune di assistenza o, in assenza di disponibilità, ai comuni vicini.
Confermata infine l’applicazione della riserva dei posti prevista dalla normativa vigente per il personale inserito nelle graduatorie provinciali, sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per quelle a tempo determinato.

