L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha introdotto importanti novità sulla gestione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore nella scuola secondaria.
In precedenza, la Legge n. 448 del 29 dicembre 2001 prevedeva che i dirigenti scolastici potessero assegnare ai docenti in servizio, su base volontaria, le frazioni orarie pari o inferiori a 6 ore come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un massimo di 24 ore settimanali.
La nuova Ordinanza Ministeriale, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce che gli spezzoni pari o superiori a 6 ore rimasti dopo l’attribuzione interna volontaria vengano aggregati dagli Uffici scolastici per formare posti orario. L’obiettivo è ridurre il numero di contratti a tempo determinato su spezzone e aumentare la consistenza oraria delle supplenze, a vantaggio dei lavoratori precari.
La Nota n. 16054 del 19 giugno 2026 del Ministero dell’Istruzione fornisce le indicazioni operative per scuole e uffici. Di seguito le fasi individuate.
Fase 0 – Competenza: dirigenti scolastici
Entro il 15 luglio, il dirigente interpella i docenti titolari per l’a.s. 2026/2027 — inclusi quelli in mobilità in ingresso — per raccogliere le disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un massimo di 6. Entro il 20 luglio comunica gli esiti all’Ufficio scolastico territoriale.
Fase 1 – Competenza: Uffici territoriali
Entro il 24 agosto, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, gli Uffici territoriali utilizzano tutti gli spezzoni disponibili, compresi quelli inferiori a 7 ore nella scuola secondaria.
Fase 2 – Competenza: Uffici territoriali
Se al termine della fase 1 restano spezzoni inferiori a 7 ore, gli Uffici territoriali — sulla base delle comunicazioni ricevute in fase 0 — assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti abbiano segnalato possibilità di riassorbimento interno. La procedura si conclude entro il 25 agosto.
Fase 3 – Competenza: Uffici territoriali
Tutti gli spezzoni residui in disponibilità dell’Ufficio, inclusi quelli inferiori a 7 ore, vengono utilizzati per la costituzione dei posti orario previsti dall’Ordinanza ministeriale n. 27/2026. La procedura deve concludersi prima delle operazioni di verifica della nominabilità dei docenti confermabili su posto di sostegno.
Fase 4 – Competenza: Uffici territoriali
Gli spezzoni inferiori a 7 ore non utilizzati per la costituzione dei posti orario vengono restituiti alle scuole per le assegnazioni interne. Procedura da completare entro il 31 agosto.
Fase 5 – Competenza: dirigenti scolastici
A partire dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti che hanno dichiarato disponibilità in fase 0, le frazioni orarie inferiori a 7 ore vengono gestite dai dirigenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) attribuzione interna a docenti in possesso della specifica abilitazione o specializzazione, con questo ordine: docenti a tempo determinato con titolo al completamento; docenti a tempo indeterminato con orario completo; docenti a tempo determinato con orario completo;
b) attribuzione a docenti a tempo determinato tramite scorrimento della I e II fascia di istituto;
c) attribuzione interna a docenti privi di abilitazione/specializzazione ma in possesso del titolo di studio, con il medesimo ordine del punto a);
d) attribuzione tramite scorrimento della III fascia di istituto.
La procedura si svolge dal 1° settembre al 31 dicembre.
La posizione della FLC CGIL
La FLC CGIL, fin dall’introduzione della Legge 448 del 28 dicembre 2001, ha espresso con chiarezza la propria contrarietà all’assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo nella scuola secondaria.
Quella norma non viene abolita — cosa che richiederebbe un intervento legislativo — ma la sua applicazione viene attenuata: gli spezzoni fino a 6 ore che residuano dopo l’attribuzione interna potranno ora essere assegnati ai precari attraverso la costituzione di posti orario oggetto di nomine provinciali da GPS.
Si tratta di un risultato che rivendichiamo come FLC CGIL, frutto del lavoro svolto nell’informativa sindacale e nel confronto sul testo dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026. I docenti precari potranno così beneficiare, nella fase di assegnazione delle supplenze provinciali, di posti con una maggiore consistenza oraria, con evidenti vantaggi in termini di condizioni di lavoro e retribuzione.