Trattenimento in servizio fino a 71 anni: importantissima vertenza vinta dalla FLC CGIL Roma Sud Pomezia Castelli

Incontro di compilazione collettiva dell'istanza Concorsi PNRR Scuola
Il Tribunale di Velletri applica per la prima volta la sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2026

Il Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro, con ordinanza cautelare del 28 luglio 2026 (R.G. n. 3001/2026), ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una docente di ruolo assistita dalla FLC CGIL Roma Sud Pomezia Castelli e patrocinata dall’avvocato Gianluca Magnani, disponendone il trattenimento in servizio fino al compimento del 71° anno di età.

Si tratta di una delle prime applicazioni di merito della sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2026, pubblicata il 14 luglio scorso, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite massimo dei 70 anni previsto dall’art. 509, comma 3, del Testo Unico della Scuola per il trattenimento in servizio del personale privo dei requisiti pensionistici.

Il caso

La ricorrente, immessa in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 dopo una lunga esperienza di lavoro precario iniziata nell’anno scolastico 2005/2006, era stata collocata a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° settembre 2026 per il raggiungimento del 70° anno di età.

Alla data della cessazione aveva maturato 16 anni, 6 mesi e 15 giorni di contribuzione, anzianità insufficiente sia per conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria, che richiede almeno 20 anni di contributi, sia per accedere immediatamente alla pensione di vecchiaia contributiva con cinque anni di contribuzione, prevista dall’art. 24, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011, che richiede però il compimento del 71° anno di età.

In sostanza, la lavoratrice si sarebbe trovata, dal 1° settembre, senza stipendio e senza alcun trattamento pensionistico.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del lavoro ha fatto diretta applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 125/2026, la quale ha stabilito che il legislatore non può fissare un limite anagrafico massimo per il trattenimento in servizio scollegato dal momento in cui il lavoratore maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia.

Secondo la Consulta, infatti, un limite rigido dei 70 anni, non coordinato con l’innalzamento dell’età pensionabile determinato dagli adeguamenti alla speranza di vita, viola l’art. 38 della Costituzione e il principio di ragionevolezza, poiché può determinare l’interruzione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a qualsiasi pensione.

Muovendo da tali principi, il Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, evidenziando che la docente, pur avendo già maturato ampiamente il requisito minimo di cinque anni di contribuzione effettiva previsto dalla disciplina della pensione contributiva, avrebbe potuto accedere al trattamento soltanto al compimento del 71° anno di età. Ne consegue che il trattenimento in servizio deve protrarsi fino a tale momento, non potendo più operare il precedente limite dei 70 anni.

Il Giudice ha inoltre ravvisato il periculum in mora, accertando che la ricorrente, divorziata, priva di altri redditi, senza risparmi e gravata da un finanziamento ancora in corso, sarebbe rimasta completamente priva di qualsiasi mezzo di sostentamento nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il compimento del 71° anno.

Per tali ragioni è stata disposta, in via cautelare, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito anagrafico necessario per conseguire la pensione di vecchiaia contributiva.

Una decisione destinata ad avere rilievo nazionale

L’ordinanza del Tribunale di Velletri rappresenta un importante precedente applicativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2026 e offre una tutela concreta ai lavoratori della scuola che, pur avendo raggiunto il limite ordinamentale di età, non abbiano ancora maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico.

La decisione chiarisce che, dopo l’intervento della Consulta, il trattenimento in servizio non può più arrestarsi automaticamente al compimento del 70° anno di età, ma deve estendersi fino al momento in cui il dipendente acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dall’ordinamento vigente.

Nei casi in cui sia già maturata la contribuzione minima quinquennale, ciò comporta il diritto a permanere in servizio fino al compimento del 71° anno di età, attuale requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia contributiva.

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