Come è noto lo scorso 16 gennaio è entrato in vigore il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021. Con decreto ministeriale 1951 del 13 gennaio 2021 sono state adottate disposizioni relative alla modalità di svolgimento dell’attività formative presso le Istituzioni AFAM. Quest’ultimo provvedimento sostituisce, abrogandolo, il DM 112/20 che era stato in precedenza commentato.

Di seguito la sintesi delle nuove disposizioni.

DPCM del 14 gennaio 2021

In premessa occorre ricordare che in base a una serie di ordinanze del Ministro della salute, le Regioni sono classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. La situazione è la seguente:

Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Aree gialle e arancione

Le istituzioni predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto:

  • delle esigenze formative
  • dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

Le eventuali attività in presenza consentite si devono svolgere, ove compatibili, nel rispetto:

  • delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca (allegato 18),
  • sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).

Per gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari consentite tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle istituzioni con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

Decreto Ministeriale 51/21

Le norme di riferimento sono:

  • l’art. 6 comma 2 del decreto legge 22/20 che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ““possono essere […] individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste […] nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, […]
  • il dpcm 3 dicembre 2020. L’art. 5 chiarisce che i riferimenti a tale dpcm si intendono riferiti a ogni successivo dpcm che lo integri o lo sostituisca
  • l’art. 2 comma 3 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87, che nell’ambito della disciplina dei titoli di studio abilitanti alla professione di restauratore di beni culturali prevede che “Il monte ore complessivo dei corsi è articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell’insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico”.
Istituti Superiori di Studi Musicali, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e Accademia Nazionale di Danza

Ogni istituzione predispone specifici piani di organizzazione della didattica. Tali piani vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademicosentito il Comitato Universitario Regionale. Riguardo agli Istituti Superiori di Studi Musicali il Comitato Regionale può acquisire il parere del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) previsto dal DM 14/18. I 13 Comitati Territoriali istituiti per l’accreditamento iniziale dei corsi ordinamentali di II livello, sono composti dai Direttori delle istituzioni individuate nell’allegato A al DM 14/18.

Aree gialla e arancione

Le attività didattiche, consistenti in lezioni, si svolgono ordinariamente a distanza.

Con riferimento alle discipline pratiche e performative può essere svolta in presenza la quota di lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme nonché le attività laboratoriali a condizione che:

  • vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione,
  • vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.
  • sia previsto l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione, fatta salva la possibilità di abbassare la mascherina per la durata dell’attività performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato.

Per le attività formative che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, per le quali non possa essere assicurata la didattica a distanza e non possa essere effettuata l’attività formativa in presenza o nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame, le istituzioni:

  • individuano le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico
  • programmano il recupero delle attività formative e curriculari, di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico
  • garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici,
  • garantiscono, in deroga alle disposizioni normative vigenti,
    • adeguate forme di certificazione della frequenza
    • la valutazione delle attività performative e di laboratorio
    • il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto
Accademie di belle arti e ISIA

Ogni istituzione predispone specifici piani di organizzazione della didattica. Tali piani vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademicosentito il Comitato Universitario Regionale. Il Comitato Regionale che può acquisire il parere della competente Conferenza Nazionale dei Direttori.

Aree gialla e arancione

Le attività formative teoriche e teorico-pratiche, articolate in lezioni ed esercitazioni, si svolgono ordinariamente a distanza.

Le esercitazioni e le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza a condizione che:

  • vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione
  • che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione
  • vi sia l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione

Gli insegnamenti pratici dei corsi di restauro e i relativi cantieri, stages e tirocini obbligatori sono erogati in presenza, nel rispetto delle misure organizzative di prevenzione e protezione,

  • compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione
  • fermo restando il monte ore di attività pratiche di restauro dei corsi abilitanti alla professione di restauratore.

Nei casi in cui, in base alle varie tipologie di attività formative (teoriche-pratiche e laboratoriali, tirocini obbligatori, esercitazioni didattiche essenziali), non possano essere garantite misure organizzative di prevenzione e protezione oppure non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame, le istituzioni, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, individuano le modalità più opportune:

  • per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza
  • per l’espletamento dei tirocini obbligatori e delle attività laboratoriali e performative
  • per la realizzazione di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta ai fini del conseguimento del titolo accademico.

Inoltre le istituzioni:

  • programmano il recupero delle attività formative e curriculari, di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico
  • garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici,
  • garantiscono, in deroga alle disposizioni normative vigenti,
    • adeguate forme di certificazione della frequenza,
    • la valutazione delle attività performative e di laboratorio
    • il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.

Gli esami abilitanti alla professione di restauratore possono essere svolti con modalità a distanza oppure in presenza a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione (Allegato 18 del DPCM 14 gennaio 2021), compreso l’obbligo di mantenere l’uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituzione.

Biblioteche

L’art. 3 comma 1 stabilisce che i piani di organizzazione della didattica devono prevedere uno specifico protocollo per l’eventuale utilizzo delle biblioteche delle istituzioni AFAM, dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti. Il protocollo deve prevedere, tra le altre misure, la programmazione degli accessi.

Con particolare riferimento alle biblioteche occorre ricordare innanzitutto che l’art. 101 comma 6-bis del decreto Cura Italia (DL 18/20) prevede che “le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono (….) strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo”Tale disposizione è applicabile anche alle istituzioni AFAM.

L’ultimo DPCM del 14 gennaio 2021 fissa una serie di condizioni a seconda dell’area di rischio.

Aree arancione e rossa

Le biblioteche continuano a funzionare ma esclusivamente su prenotazione e fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Fruibilità del patrimonio strumentale da parte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali (articolo 3 comma 2)

I piani di organizzazione della didattica possono assicurare agli studenti, ai fini dello studio individuale, la fruibilità del patrimonio strumentale (organo, clavicembalo, strumenti a percussione, ecc.).

A tal fine il piano deve prevedere uno specifico protocollo che preveda, tra l’altro,

  • la programmazione degli accessi
  • l’igienizzazione degli strumenti
  • il divieto all’uso promiscuo degli strumenti a fiato.

La posizione della FLC CGIL

Il provvedimento, che sostituisce il DM 112/20 che tanti problemi ha creato, è sicuramente frutto di un maggiore approfondimento sulle modalità di classificazione e realizzazione delle attività anche alla luce delle norme contrattuali, e fornisce indicazioni più puntuali ed esaustive alle istituzioni (molto di più per le Accademie, sicuramente meno per i Conservatori).

Riteniamo sbagliato il metodo di elaborazione del provvedimento che non tiene in debito conto delle conseguenze sulla prestazione lavorative dei docenti e del personale TA. Senza un coinvolgimento pieno dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro rappresentanza sindacali qualsiasi misura rischia di essere inutile.

Ribadiamo come le basi giuridiche del provvedimento, il decreto legge 22/20, risultino piuttosto fragili.

Numerose volte viene citato l’allegato 18 del DPCM che, in molti punti, appare davvero poco pertinente con il settore AFAM. In più il DM 51/21 prevede negli istituti superiori di studi musicali collocati nelle aree arancione e gialla, la possibilità di abbassare la mascherina per effettuare dell’attività performativa di canto, recitazione o di strumenti a fiato. Questa disposizione, unita alla prescrizione del metro di distanza prevista dal citato allegato 18, oltre a non venire giustificata in alcun modo da evidenze scientifiche, appare davvero fuori della realtà in considerazione anche delle mutazioni del virus attualmente conosciute.

Non vi è più altro tempo da perdere: ribadiamo la necessità dell’apertura di tavoli di confronto a livello nazionale con le organizzazioni sindacali finalizzato alla sottoscrizione del contratto nazionale integrativo sulle linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro così come previsto dall’art. 97 comma 3 lettera a1) del CCNL 19 aprile 2018 del comparto “Istruzione e Ricerca”.