La FLC CGIL e le altre OO.SS. ricorrenti hanno ottenuto una importante pronuncia che riconosce l’antisindacalità di entrambe le condotte poste in essere, ed impugnate, dall’Amministrazione Scolastica convenuta (mancata trasmissione prospetti prestazioni aggiuntive e atto unilaterale sul contratto integrativo d’istituto).

Le sigle sindacali FLC CGIL (con il patrocinio dell’Avv. Gianluca Magnani), CISL, UIL, Snals e Gilda hanno convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/70, per sentir dichiarare l’antisindacalità e la conseguente repressione della condotta posta in essere, la D.S. dell’IC Veroli 1 per aver ripetutamente negato la consegna alle OO.SS. dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori, nonché per aver adottato atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 in difetto dei presupposti ivi previsti.

Il Tribunale di Frosinone ha ritenuto fondato il ricorso azionato dalla single sindacali e con provvedimento n. 5417/2020 del 25/06/2020 ha condannato la D.S. del citato Istituto a consegnare alle OO.SS. ricorrenti la documentazione completa relativa alle prestazioni aggiuntive per l’a.s. 2018/2019, a convocare la delegazione sindacale per proseguire la trattativa sul Contratto Integrativo di Istituto, ad affiggere il menzionato decreto nell’albo dell’Istituto per 7 giorni, disponendo anche la condanna alle spese.

Una vittoria su tutta la linea, quindi, che riporta i principi di legalità, trasparenza e corretto svolgimento delle relazioni sindacali nell’Istituto convenuto, con l’accertamento della antisindacalità di entrambe le condotte poste in essere dall’Amministrazione Scolastica.

Si legge infatti, nella motivazione del Giudice, quanto alla trasmissione dei prospetti sulle prestazioni aggiuntive: “Le modalità di informazione pretese dalle organizzazioni sindacali ricorrenti, del resto, sono pertinenti alle prerogative che la contrattazione collettiva riconosce alle medesime di verificare la corrispondenza delle somme liquidate con quelle programmate e di assicurare l’accesso ai diversi Fondi da parte di tutto il personale dipendente, attuando una equa distribuzione delle attività e dei relativi compensi ed evitando il cumulo di incarichi.”

Quanto invece all’adozione di atto unilaterale per la stipula del Contratto Integrativo d’Istituto, il giudicante riconosce che le circostanze dedotte “sono indicative del comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza posto in essere dalla amministrazione convenuta che ha unilateralmente disciplinato materie riservate alla contrattazione integrativa, pur avendo essa stessa ostacolato il regolare avvio delle trattative e avendo poi omesso qualsiasi attività volta alla ripresa della negoziazione”.

La FLC CGIL esprime la propria soddisfazione per la pronuncia favorevole ottenuta e per il tenore chiaro e inconfutabile della motivazione a sostegno.