Il Tribunale di Cosenza con sentenza di merito definitiva del 20 ottobre 2021 accoglie il ricorso, patrocinato dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL Regionale del Lazio e Nazionale, di un candidato escluso dalla procedura selettiva bandita dall’Ente di ricerca per 150 posizioni da dirigente di ricerca I livello professionale.

In particolare il Giudice ha evidenziato che il CNR, nel prevedere un bando di concorso che non richiama correttamente il contenuto dell’art. 15 del CCNL ma prevede invece che la decorrenza giuridica ed economica coincidesse con l’anno di approvazione della graduatoria di merito, ha voluto in maniera autonoma discostarsi dal contenuto contrattuale. A questo punto, non può che trovare applicazione il principio sancito anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il candidato può maturare i requisiti di accesso al concorso sino al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

In particolare, il lavoratore ricorrente era in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e non sussistevano “specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico” che potessero consentire di derogare a tale principio generale (art. 2 c. 7 del DPR 487/94).

Per i motivi suesposti il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima la previsione del bando e condannato il CNR a sciogliere la riserva riguardante la posizione acquisita dal ricorrente nonché ad inquadrare il medesimo nel profilo professionale di ricercatore di I livello.

La FLC CGIL convintamente continuerà a sostenere le lavoratrici e i lavoratori con tutte le azioni possibili necessarie per la tutela dei loro diritti.