Con l’emanazione della circolare del MIUR n. 939 del 5.02. – che ha imposto ai supplenti di usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni con decorrenza gennaio 2013 anziché dal 1 settembre 2013 come prevede chiaramente la legge di stabilità 2013 – è cominciata una lunga battaglia della FLC CGIL per ottenere il pagamento delle ferie non godute per i lavoratori docenti e ATA con contratto al 30 giugno.

La FLC ha diffidato il MIUR e il 12 giugno si era raggiunto un accordo unitario tra le organizzazioni sindacali e il Ministero con cui si riconosceva la vigenza del contratto e quindi il diritto alla monetizzazione delle ferie.

Il 4 settembre una nota del MEF (Ministero Economia e Finanze) ha ribaltato la situazione, affermando che le ferie non andavano pagate.

 A questo punto abbiamo deciso di avviare la VERTENZA:
 il mancato pagamento delle ferie ai supplenti non è solo questione economica

ma è anche questione di dignità e di rispetto del lavoro dei precari!  

        Sentiti gli avvocati abbiamo individuato nelle procedure di ingiunzione di pagamento il metodo più veloce e meno dispendioso per ottenere il pagamento delle ferie non godute (che corrispondono all’incirca ad una mensilità).
 L’ingiunzione riguarda docenti e ATA che hanno lavorato l’anno scorso con incarico al 30 giugno.

La documentazione che occorre è:

  • certificato di servizio dell’anno scolastico 2012-2013
  • ultime 2 buste paga
  • contratto di lavoro
 Se il dirigente della vostra scuola vi ha messo in ferie nei periodi di sospensione della didattica è utile portare anche il decreto del Dirigente scolastico di collocazione in ferie postumo.

Se sorgessero problemi con il rilascio del certificato, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione del Dirigente scolastico relativa ai giorni di ferie fruiti nell’anno scolastico passato.

Per procedere è necessario fissare l’appuntamento con i nostri legali , contattandoci presso le nostre sedi di consulenza.