Da viale Trastevere arriva una nuova nota sulle supplenze, la 1588 dell’11 settembre 2020, che fornisce chiarimenti sulle convocazioni dei supplenti da GPS e sulla validazione dei punteggi da parte degli aspiranti.

Cosa prevede la nota

La fase della validazione delle graduatorie prevista dall’OM 60 del 10 luglio 2020 porta alla definizione di una anagrafe dei docenti, che è una banca dati stabile dei titoli e servizi “validati” di ogni docente.

Le istanze sono controllate a più livelli: dal sistema informativo, agli ambiti territoriali con le scuole polo e infine le scuole dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro.

Queste ultime effettuano tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Il dirigente scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio territoriale, che convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000. In caso siano riscontrate dichiarazioni false, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, non è attribuito alcun punteggio e non viene valutato ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Grande rilievo va dato al controllo del titolo di accesso, per le prime fasce l’abilitazione o la specializzazione, per le seconde fasce il titolo di studio con i CFU previsti dalla normativa vigente e nel caso del sostegno le tre annualità svolte nel medesimo grado. Nel caso di titolo di accesso non valido il contratto non viene perfezionato o viene rescisso.

Altri titoli su cui prestare particolare attenzione sono: l’altra laurea, la laurea triennale, il diploma di ITS, gli assegno di ricerca, la specializzazione su sostegno, il diploma biennale di specializzazione, i titoli di servizio.

Commento

La nota approfondisce un quadro regolatorio, che è quello già disegnato dall’OM 60 del 10 luglio 2020, che prevede un sistema di controlli multilivello: sistema informatico, Uffici scolastici territoriali/scuole polo, scuola che stipula il contratto di supplenza. Dal primo livello, quello del sistema informatico sono scaturiti una serie di errori, che non sono stati corretti dagli uffici scolastici o dalle scuole polo, ad essi si sono aggiunti errori materiali di compilazione, causati anche dalla poca chiarezza dell’interfaccia informatica e dai tempi troppo ristretti in fase di compilazione (15 gg per oltre 700 mila domande).

Di fatto le indicazioni della nota, alla luce dell’inefficacia dei passaggi precedenti, conferma che l’onere dei controlli sui punteggi graverà principalmente sulle scuole che stipulano il primo contratto di supplenza, e questo, a fronte di graduatorie cariche di errori, crea tutte le condizioni per un grave disservizio. Dal rischio di rescissione e dei contratti con conseguente necessità di rinominare un altro supplente, fino all’avvicendamento di più persone sul medesimo posto, siamo di fronte a scelte che vanno nella direzione opposta rispetto all’esigenza di contenere i contatti e i contagi.

Abbiamo rappresentato sin dal 21 agosto questo rischio al ministero e a settembre abbiamo dovuto persino inviare un atto di messa in mora e diffida, con il quale chiedevamo di procedere con la pubblicazione di graduatorie provvisorie e con tutte le correzioni necessarie ad avere graduatorie il più possibile corrette. Ad oggi non c’è stato alcun ascolto.