Il decreto legge 1/22 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” introduce, a decorrere dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anche per il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Conseguentemente da tale data la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative in tali istituzioni.
Con nota 1234 del 27 gennaio 2022 a firma della Ministra dell’Università e della Ricerca, vengono fornite indicazioni per l’applicazione di tale disposizione.
In particolare la nota chiarisce che l’obbligo vaccinale si applica al personale, docente e non docente, titolare di un rapporto a tempo indeterminato o determinato, compresi gli incarichi di docenza di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni (articolo 1, commi 284 e 285, della legge 160/19).
Non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Resta, invece, soggetto all’obbligo di possesso della certificazione verde ordinaria
- il personale non strutturato (ad esempio: gli accompagnatori al pianoforte, figure tecniche o amministrative con contratto di natura non subordinata, i modelli viventi, i tirocinanti, i titolari di borse di studio, ecc.)
- il personale delle ditte esterne rispetto alle istituzioni.
Ricordiamo, inoltre, che il decreto legge 1/22 ha introdotto dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri soggiornanti o comunque presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022.
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori delle università e delle istituzioni AFAM ultracinquantenni comporta, a far data dal 1° febbraio 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria cento euro (art. 4-sexies comma 2, introdotto dall’art. 1 comma 1 del dl 1/22).
La nota 1234/22 segnala che il 24 gennaio il Ministero ha formulato al Comitato Tecnico Scientifico un quesito relativo alla modifica dei protocolli relativi alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nell’ambito della formazione superiore, anche con specifico riferimento alla natura della didattica nelle Istituzioni AFAM, tenuto conto delle recenti disposizioni assunte in tema di quarantena.
Con la nota 1249 del 27 gennaio 2022 il MUR segnala che il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione, alle amministrazioni il cui personale gestito tramite “NoiPa”, il servizio “Verifica green pass”, che rende disponibili le informazioni sulla validità del green pass, per singolo dipendente o per aggregazioni di dipendenti, tramite una codifica a colori (verde per il certificato valido, rosso per il certificato non valido), nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e con modalità di accesso che garantiscono elevati livelli di sicurezza.
Per attivare il servizio è necessario che le istituzioni AFAM statali comunichino entro il 31 gennaio 2022 al Ministero esclusivamente tramite il modulo disponibile al link https://bit.ly/3ACRazd i dati e in particolare i codici fiscali, del/i soggetto/i incaricato/i dell’accertamento da abilitare all’utilizzo del servizio.
Oltre al Direttore, soggetto preposto al controllo, il servizio “Verifica green pass” consente l’abilitazione di un massimo di altre 4 persone, purché censiti come amministrati su NoiPa.
Come FLC CGIL suggeriamo vivamente a tutte le istituzioni l’attivazione di tale servizio.
Per informazioni di dettaglio sul servizio, sulle modalità di attivazione e per ogni altra segnalazione è possibile visitare il sito https://noipa.mef.gov.it/cl/verifica-green-pass oppure rivolgersi alla casella email greenpass.noipa@mef.gov.it o al servizio di assistenza telefonico al numero 06.41722722