La FLC CGIL Roma e Lazio ha ottenuto una vittoria fondamentale a tutela dei diritti sindacali. Con decreto del 14 agosto 2025, il Tribunale del Lavoro di Roma ha accolto il ricorso presentato dalla nostra O.S. patrocinato dall’AVV. Carlo De Marchis, contro la scuola Internazionale Ambrit International School, ordinando il pieno riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale (RSA) costituita dalla FLC CGIL e il ripristino delle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori.
La vicenda nasce nel novembre 2024, quando i lavoratori iscritti alla FLC CGIL hanno nominato un proprio rappresentante sindacale e richiesto di esercitare i diritti connessi, tra cui la convocazione di assemblee e l’utilizzo delle agibilità sindacali. La direzione dell’istituto, tuttavia, ha negato il riconoscimento della RSA sostenendo che la FLC CGIL, non avendo sottoscritto l’ultimo contratto collettivo ANINSEI firmato unilateralmente dalla sola UIL, non avrebbe titolo a costituire rappresentanze in azienda.
Il Tribunale di Roma ha stabilito che questa posizione era doppiamente illegittima. Da un lato perché la FLC CGIL è presente nell’istituto con un numero significativo di iscritti, pari al 20% del personale, e quindi ha pieno diritto a costituire una RSA. Dall’altro perché, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale, l’esclusione della FLC CGIL dalle trattative per il rinnovo del contratto, avvenuta a partire dal 2024, rappresenta una violazione dei principi di rappresentanza sindacale sanciti dalla Costituzione e dall’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. Non può infatti un’associazione datoriale, come ANINSEI, decidere arbitrariamente di trattare con un solo sindacato minoritario escludendo le organizzazioni comparativamente più rappresentative. In sostanza il Tribunale di Roma, nel ribadire la condotta antisindacale, rende di fatto nullo il CCNL firmato da una sola sigla sindacale e la parte datoriale e apre la strada ad un ampio contenzioso con le aziende che lo applicano.
Il Tribunale di Roma ha dunque ribadito che la FLC CGIL è l’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, presente all’interno dell’istituto con un significativo numero di iscritti, e che la sua esclusione dalle trattative e dalle prerogative previste dalla legge costituisce una violazione dell’art. 28 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Pertanto, oltre al riconoscimento della RSA, il giudice ha ordinato alla scuola di:
- garantire l’esercizio immediato di tutti i diritti e delle prerogative sindacali connesse;
- versare i contributi al fondo bilaterale “Ebins” – riconosciuto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative – che deve prevedere per Statuto prestazioni aggiuntive ai lavoratori e alle lavoratrici del settore.
Questa sentenza rappresenta un passaggio fondamentale nella difesa della libertà sindacale e della democrazia nei luoghi di lavoro. Ancora una volta i tribunali hanno confermato che nessun datore di lavoro può scegliere arbitrariamente quali sindacati abbiano diritto di rappresentanza: i diritti dei lavoratori non si negoziano e non si cancellano.
La questione affrontata è di estrema attualità e rilevanza nel contrasto al dumping contrattuale che sarà oggetto, questo autunno, di una prossima sentenza della Corte Costituzionale e individua una soluzione possibile al proliferare dei contratti non rappresentativi.
La FLC CGIL continuerà a vigilare e a tutelare le lavoratrici e i lavoratori dell’istruzione, pubblica e privata, affermando con determinazione il principio che i diritti sindacali sono un patrimonio collettivo, a garanzia della dignità di chi lavora.