Pubblicata la circolare per pensionamenti scuola 2026: domande di cessazione entro il 21 ottobre

Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2026. La nota ministeriale conferma l’impianto dello scorso anno, senza recepire le nostre richieste fatte durante l’informativa sindacale. Permangono lacune e criticità

È stato pubblicato in data 25 settembre 2025 il decreto ministeriale n. 182 sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026 e la relativa circolare con le indicazioni operative.

SCADENZE E TIPOLOGIE DI DOMANDA

Personale docente, educativo, ATADal 26 settembre al 21 ottobre 2025 possono essere presentate le istanze di:

  • cessazione per dimissioni volontarie;
  • eventuale revoca delle istanze precedentemente inoltrate;
  • trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico da parte del personale che abbia i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non ancora compiuto il 67° anno di età;
  • domande di permanenza in servizio del personale impegnato in progetti didattici internazionali o per raggiugere il minimo contributivo.

Dirigenti Scolastici. Il termine è fissato al 28 febbraio 2026. Le istanze potranno, comunque, essere presentate a decorrere dal 26 settembre 2025.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Tipologie di istanza di cessazione dal servizio presenti in Polis

  1. “Ordinaria”:
  • con i requisiti di vecchiaia (67 anni)* o per la pensione anticipata (41 aa e 10mm per le donne/42aa e 10 mm per gli uomini o 64 anni con almeno 20/25 anni di contribuzione per coloro che sono nel sistema contributivo puro, a condizione che l’assegno pensionistico sia pari o superiore a 3 volte l’assegno sociale);
  • in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • per il personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
  1. Quota 100 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021).
  1. Quota 102 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022).
  2. Quota 103 (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023).
  3. Quota 103 con calcolo contributivo (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);
  4. Quota 103 con calcolo contributivo (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2025);
  5. Opzione donna (calcolo contributivo): 35 anni di contributi e 58 anni d’età anagrafica entro il 2021 o 60 anni entro il 2022 o 61 anni nel 2023 e 2024; dal 2022 l’opzione è riservata ad alcune tipologie di lavoratrici (caregiver, invalide, ecc) ed è prevista la riduzione di un anno di età anagrafica per ogni figlio fino a un massimo di due.

* L’accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che svolge attività gravose e addetto a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che sia in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 31 agosto 2025, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età. Allo scopo è necessaria una certificazione su modulistica INPS (modello AP116) con attestazione da parte del datore di lavoro attestante il riconoscimento dello svolgimento di attività gravose. Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono:

  • esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
  • dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Domande al di fuori della piattaforma Polis:

  • Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.
  • Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
  • Le domande di permanenza in servizio devono essere presentate in formato analogico o digitale all’Ufficio territorialmente competente Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le Autorità

Accertamento del diritto al trattamento pensionistico: sarà effettuato da parte dell’INPS entro il termine ultimo del 21 aprile 2026 e trasmesso al Ministero dell’istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale.

Compete agli Ambiti territoriali o alle Istituzioni scolastiche trasmettere, attraverso l’applicativo Passweb entro il 9 gennaio 2026, i dati necessari al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione del diritto.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI dalle le segreterie scolastiche o da gli Uffici scolastici territoriali al SIDI solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

Domande di pensione: devono essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • on-line accedendo al sito dell’Istituto con SPID, CIE o CNS;
  • tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  • attraverso l’assistenza gratuita del Patronato (es. INCA CGIL).

Risoluzione unilaterale. Essendo abolito dal 2025, ai fini pensionistici, il limite ordinamentale a 65 anni, l’Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per l’anno 2026 qualora la lavoratrice o il lavoratore compia 67 anni entro il 31 agosto 2026 e abbia maturato il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e, per coloro che ricadono nel sistema contributivo puro, importo minimo pari all’assegno sociale).

APE sociale. Si tratta di disposizione confermata anche per il 2025.  L’istanza di cessazione può essere presentata, in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026, previo il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS, dalle lavoratrici e dai lavoratori che abbiano un’ età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi. Il requisito contributivo è di almeno 30 anni di contributi per caregiver e invalidi, di 36 anni per coloro che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (docenti scuola infanzia e primaria)

TFS e TFR. Per certificare i dati di fine rapporto di lavoro e avviare il processo di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Trattamento di Fine Rapporto (TFR) l’istituzione scolastica dovrà compilare sul sistema Nuova Passweb dell’INPS l’ “ultimo miglio TFS/TFR” 

Le osservazioni e le proposte presentate dalla FLC CGIL in sede di informativa sindacale sono state ignorate. Soprattutto non si è dato riscontro alla richiesta di eliminare l’obbligo per le scuole di utilizzare Passweb e di ampliare le indicazioni relative al trattenimento in servizio oltre i 67 anni a tutte le casistiche previste dalla norma e finalizzate:

  • al perfezionamento dell’anzianità minima dei 15 anni, se conseguibile entro i 71 anni, per il computo in Gestione Separata;
  • al perfezionamento del requisito economico (importo della pensione pari all’assegno sociale) o contributivo (almeno 5 anni di anzianità se conseguibili entro i 71 anni d’età), per chi si trova nel sistema contributivo puro, ovvero con contributi accreditati solo a partire dal 01.01.96,.

Si rileva, inoltre, che la tabella allegata alla circolare risulta incompleta, riportando esclusivamente i requisiti per lavoratrici e lavoratori nel sistema “misto”, quando ormai si profilano sempre più spesso situazioni di accesso alla pensione con il sistema contributivo puro.

In tal caso, infatti, il requisito anagrafico della pensione anticipata è di 64 anni, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a tre volte l’assegno sociale.

La mancanza di tali indicazioni precise e puntuali rende la circolare di difficile interpretazione con il rischio, come accaduto negli scorsi anni, di dare adito al contenzioso tra l’Amministrazione e lavoratori che vedono negato, in particolare, il diritto al trattenimento in servizio.

Le sedi territoriali della FLC CGIL,  in collaborazione col patronato INCA, sono a disposizione per ogni necessaria informazione e consulenza. 

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