Accettazione nomina in ruolo entro 5 giorni dall’assegnazione della sede: la procedura

Avviso importante per coloro che hanno partecipato alla fase 1 GM 18C+ fascia aggiuntiva e GM 22, per la scuola primaria.
La mancata comunicazione dell’accettazione equivale a rinuncia

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 154209 del 7 luglio 2025 con cui ha fornito indicazioni in merito alla accettazione della nomina in ruolo entro 5 giorni dall’assegnazione della sede.

La norma:

L’articolo 2 c. 2  del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 ha disposto che i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria destinatari di nomina a tempo indeterminato o di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo accettino l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinuncino alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre.
La mancata accettazione è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Come funziona la procedura:

Entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile dal link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto. In assenza di accettazione, espressa esclusivamente attraverso l’apposita funzione telematica, il candidato decade dall’incarico e viene cancellato dalla graduatoria da cui la nomina è stata conferita.
 

Assegnazione del ruolo e supplenze:

L’accettazione della sede assegnata comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

Condividi

Leggi anche

Più forti, insieme

Prendi parte, iscriviti alla CGIL

Per restare aggiornati

La newsletter della Conoscenza

Canali di gruppo

Resta aggiornato con i canali Whatsapp e Telegram per ATA, Primaria e Infanzia, Secondaria I e II grado e Docenti a tempo determinato.

Torna in alto