AFAM: incarichi retribuiti validi solo se previsti nel contratto integrativo

AFAM: incarichi retribuiti validi solo se previsti nel contratto integrativo

Con la nota n. 8470 del 3 luglio 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla contrattazione integrativa di istituto, in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (CCNI) firmato il 4 aprile 2024. Le indicazioni si pongono in continuità con quanto già comunicato con la precedente nota n. 5631 del 16 aprile 2024.

Contratto integrativo triennale e incarichi: cosa prevede la normativa

Il Contratto Integrativo d’Istituto ha una durata triennale. Tuttavia, è possibile aggiornare annualmente i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di impiego, oltre a poter apportare modifiche generali al contratto in caso di necessità.

In particolare:

  • Gli aggiornamenti al contratto integrativo triennale possono avvenire anche su base annuale, se richiesti da una delle parti, come stabilito dall’art. 2, comma 4 del contratto nazionale.
  • La stipula e conclusione del contratto integrativo devono avvenire prima dell’inizio del primo anno accademico di riferimento.
  • Non possono essere assegnati incarichi né corrisposte retribuzioni se tali incarichi non sono stati previsti espressamente nel contratto integrativo triennale valido per il periodo in cui ricade l’attività.

Responsabilità in caso di incarichi non previsti

La nota precisa che eventuali incarichi assegnati nell’a.a. 2024/2025 in assenza di un contratto integrativo valido possono generare responsabilità erariale. Di conseguenza:

  • I contratti integrativi stipulati tardivamente non possono legittimare incarichi attribuiti in precedenza.
  • Anche se il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione, la documentazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti per eventuali accertamenti.

Scadenze e nuovi contratti per il triennio 2025/2028

Il MUR invita le istituzioni che hanno firmato il contratto solo per l’a.a. 2024/25 a concludere l’accordo triennale 2025/28 entro il 31 ottobre 2025, al fine di poter procedere correttamente alla conferma di incarichi per l’anno 2025/2026. Le organizzazioni sindacali devono quindi essere convocate senza ritardi per avviare la negoziazione.

Qui la scheda di lettura della FLC CGIL del CCNI del 4 aprile 2024.


Adempimenti contabili: nuove scadenze ENTI-MIUR

Oltre alle indicazioni contrattuali, la nota fornisce ulteriori disposizioni relative alla trasmissione dei documenti contabili attraverso il sistema ENTI–MIUR. I documenti richiesti devono essere caricati in formato PDF e la chiusura delle procedure sarà bloccata se anche uno solo degli allegati non risulterà inserito.

Ecco le principali scadenze:

  • Contratto integrativo d’istituto 2024/2027: invio entro il 25 luglio 2025
  • Bilancio di previsione per l’e.f. 2025: caricamento entro il 25 luglio 2025
  • Variazioni di bilancio: da inviare entro 20 giorni dalla loro approvazione, con termine ultimo al 24 dicembre 2025

A partire dall’8 settembre 2025 saranno disponibili nel sistema:

  • La sezione per il monitoraggio del bilancio 2024
  • Il modulo per il caricamento dei documenti del rendiconto 2024

Tutta la documentazione di rendiconto dovrà essere inserita entro il 26 settembre 2025.


Un lavoro coordinato tra uffici

La nota è stata redatta congiuntamente dall’Ufficio per lo Stato giuridico ed economico del personale AFAM e da quello per la Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore, che cura anche il coordinamento dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti.

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