Dopo aver vinto il concorso per dirigenti scolastici, la ricorrente era stata assegnata dal Miur ad una Regione molto distante rispetto a quella in cui si trova il familiare disabile (Lazio) impedendole, di fatto, di continuare a prestare assistenza.

Con il ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL sono state sollevate diverse contestazioni anche in relazione alla normativa del bando di concorso che non consentiva ai candidati, prima dell’assegnazione della Regione, di poter evidenziare la presenza di eventuali esigenze riconducibili alla legge 104/1992.

Sul punto, il Giudice, con ordinanza del 09.06.2020, ha affermato che “ la disposizione del bando di concorso, così come formulata, si pone tuttavia in evidente contrasto con la disciplina contenuta nella legge n. 104/1992….. Nel settore scolastico non opera soltanto la disciplina generale di cui alla legge n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all’art. 601 d.lgs n. 297/1994 ai cui sensi: Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n.  104 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità…. Alla luce della natura imperativa delle disciplina stabilita dalla legge 104, l’art. 15 del bando di concorso per dirigenti scolastici risulta nullo nella parte in cui nega la precedenza assoluta nell’assegnazione ai ruoli regionali ai dirigenti scolastici che godano dei benefici di cui alla legge 104/1992”.

 

In conclusione il Tribunale di Alessandria ha accertato il diritto della ricorrente e condannato il Miur ad assegnare alla medesima una sede di servizio viciniore alla residenza della suocera portatrice di handicap grave.