Il 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DPCM, entrato il vigore il 13 marzo 2021, che resterà in vigore fino al 6 aprile e che contiene la proroga dello stop agli spostamenti tra regioni. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 nella regione Lazio si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. Il provvedimento contiene anche disposizioni su congedo per genitori e bonus babysitting.

Il genitore di figlio convivente minore di anni 16 lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Vedi anche: Possibilità di attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

È riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Questo specifico bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.

Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora superato, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021. Le misure si applicano fino al 30 giugno 2021.

Personale della scuola

Si tratta di uno stanziamento di 282,8 milioni di euro per coprire fino al 30 giugno 2021 i periodi di astensione dal lavoro retribuiti al 50% e il Bonus babysitter; il personale della scuola, alle condizioni che di seguito verranno richiamate, non accede a questo secondo beneficio in quanto riservato ad alcune categorie di dipendenti del settore sanitario, forze dell’ordine e lavoratori autonomi.

Il disegno di legge prevede, dal 15 marzo, prioritariamente l’accesso alla prestazione in modalità agile per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni che svolge attività in DaD o si trovi ad aver contratto infezione da Covid-19 oppure per quarantena disposta dal dipartimento dell’ASL territoriale.

Solo qualora la sua prestazione non possa essere svolta da remoto, il genitore può usufruire di un periodo di congedo parentale straordinario retribuito con una indennità pari al 50%.

Se al figlio/a è riconosciuta una disabilità grave non sono fissati limiti anagrafici; dai 14 ai 16 anni il diritto al congedo rimane, ma senza corresponsione, né contribuzione figurativa.

Parte delle risorse stanziate sono destinate a garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce del beneficio.

Il commento della FLC CGIL

Accogliamo con soddisfazione la reintroduzione di queste misure di sostegno alla famiglia e, soprattutto, la decisione del Governo di emanarle in via d’urgenza in parallelo con la sospensione delle attività scolastiche ed educative in presenza.

Tuttavia per il nostro personale, in particolare i docenti, emergono delle criticità nel momento in cui non è lasciata ai singoli la scelta autonoma di decidere se ricorrere al lavoro in modalità agile oppure al congedo parentale.

Nel caso della scuola, la rigidità della norma non tiene conto che “insegnare a distanza” è qualcosa di diverso dal più diffuso smart working, perché le caratteristiche sono quelle di orari fissi e programmati nonché della presenza sincrona in video con le classi.

Per il docente-genitore tutto ciò assume aspetti che potrebbero essere inconciliabili con le esigenze di assistenza/cura/supporto dei figli/e, anch’essi a casa, a maggior ragione se piccoli.

Sarebbe stato opportuno garantire, almeno per certe categorie, più flessibilità nell’accesso ai benefici in considerazione delle specificità delle funzioni, in modo da consentire una più agevole organizzazione evitando di dover contrapporre gli interessi familiari a quelli lavorativi.