Docenti universitari: gli scatti stipendiali vanno applicati in modo uniforme, anche nelle università non statali

Docenti universitari: gli scatti stipendiali vanno applicati in modo uniforme, anche nelle università non statali

Secondo la normativa italiana, i professori e i ricercatori delle università non statali autorizzate dal MUR godono dello stesso trattamento previsto per i colleghi degli atenei pubblici. Questo principio si applica non solo agli aspetti economici – come stipendi e contributi previdenziali – ma anche alla gestione del rapporto di lavoro e alle procedure di selezione.

Il riferimento normativo principale risale al Regio Decreto n. 1592 del 1933, che all’art. 201 e 207 ribadisce che il trattamento economico non può essere inferiore a quello delle università statali. A supporto, anche le leggi più recenti – la n. 230/2005 e la n. 240/2010 – confermano che le regole del sistema universitario si applicano trasversalmente, salvo esplicite deroghe.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2085 del 2020 e il parere n. 1433 del 2019, ha chiaramente ribadito che anche negli atenei non statali si deve osservare lo stesso regime pubblicistico in materia di reclutamento e progressioni di carriera.


Caso Link Campus University: regolamento in contrasto con la legge

Tuttavia, non tutte le università sembrano rispettare queste disposizioni. È il caso del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University”, entrato in vigore il 21 gennaio 2023, che stabilisce le modalità di valutazione del personale docente e la disciplina degli scatti stipendiali ai sensi della legge 240/2010.

Nel dettaglio, l’articolo 11 di tale regolamento prevede che, in caso di esito positivo della valutazione, gli effetti economici decorrano solo da gennaio dell’anno successivo. Una disposizione che non rispetta quanto stabilito dalla normativa nazionale.

Infatti, la legge 240/2010, all’art. 6 comma 14 e art. 8 comma 3, stabilisce che le progressioni economiche vadano disciplinate tramite un DPR. E, più precisamente, il DPR n. 232 del 2011, agli articoli 2 e 3, afferma chiaramente che gli aumenti stipendiali decorrono dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Non è quindi ammessa alcuna posticipazione arbitraria.


Conseguenze economiche e diseguaglianze tra atenei

La discrepanza tra quanto previsto dalla legge e quanto indicato dal regolamento interno dell’ateneo comporta serie conseguenze. In particolare:

  • Ritardi ingiustificati nell’erogazione degli scatti stipendiali, anche di diversi mesi;
  • Progressioni economiche “flessibili”, non più regolari e biennali;
  • Differenze di trattamento tra università, in contrasto con il principio di uniformità sancito dalle normative.

Il danno è dunque non solo economico per i docenti, ma anche strutturale e sistemico, poiché si altera l’equilibrio del sistema universitario nazionale.


L’intervento della FLC e la richiesta di correttivi immediati

Per questi motivi, la FLC ha sollecitato l’ateneo a rivedere immediatamente il regolamento, adeguandolo ai criteri stabiliti dalla legge. In particolare, ha chiesto:

  • La correzione del regolamento interno in tempi rapidi;
  • La corretta applicazione delle progressioni economiche;
  • La restituzione degli arretrati a tutti i docenti che ne hanno diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è maturato lo scatto.

Una comunicazione pubblica è stata rilasciata per sensibilizzare anche altri atenei, affinché evitino l’introduzione di pratiche non conformi e potenzialmente discriminatorie.

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