Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 29502 del 27 settembre 2021 che consente anche per quest’anno la deroga al divieto di inviare le MAD da parte dei docenti inseriti nelle GPS o nelle graduatorie d’istituto di altre province. Ricordiamo che tale divieto è previsto dalla Circolare annuale sulle supplenze (nota 25089 del 6 agosto 2021).

Le nomine mediante MAD potranno essere disposte solo dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’Ambito Territoriale di riferimento e solo nel caso siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

Rimangono valide le altre previsioni contenute nella Circolare, ovvero:

  • che le MAD possano essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza
  • che, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici diano precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati
  • che le domande di messa disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debbano contenere gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, se in possesso dell’aspirante.

I contratti stipulati con aspiranti individuati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’OM 60 del 10 luglio 2020, incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

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