Il Tar Lazio, con sentenza del 16 giugno 2021 n. 7721, accoglie il ricorso di una docente che aveva chiesto all’Amministrazione Scolastica di poter estrarre copia della documentazione attestante il reclutamento di personale per la sua classe di concorso corredata di punteggi dei singoli docenti che avevano ottenuto la supplenza.

La lavoratrice, inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la c.d.c A046, a seguito di rettifica migliorativa del punteggio era stata convocata per la stipula di un contratto a tempo determinato. In quella sede alla docente non era stato riconosciuto il miglior punteggio, non riuscendo così ad ottenere la nomina annuale per l’anno scolastico in corso.

Presentava dunque in prima battuta istanza di accesso agli atti per ottenere visione dei punteggi degli assunti in quella data, o quanto meno dell’ultimo dei reclutati. L’Amministrazione Scolastica negava l’accesso agli atti in quanto “esuberante rispetto alla ratio e alle finalità della L. 241/90 (artt. 22 e ss.) in tema di accesso c.d. “procedimentale”, nonché spropositata e dunque volta a minare i principi di efficacia ed efficienza della P.A.”.
Assistita dall’Avv. Francesco Americo della FLC CGIL Nazionale e Regionale del Lazio, adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che ha accolto il ricorso e disposto il riesame del diniego da parte dell’Amministrazione, la quale tuttavia rimaneva inerte.

Ricorreva dunque al TAR Lazio, patrocinata dall’Avv. Americo, per far valere il suo diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta. I giudici amministrativi, con una pronuncia storica, hanno accolto il ricorso della docente dichiarando illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione Scolastica.

Il TAR ha infatti dichiarato che non può revocarsi in dubbio la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata della ricorrente idonea a legittimare la presentazione dell’istanza di accesso agli atti, ammettendo la sussistenza del duplice interesse della lavoratrice sotteso alla richiesta di accesso alla documentazione: alla stipula di un contratto di docenza ed, eventualmente, alla tutela nelle competenti sedi giurisdizionali di precisi diritti soggettivi lavorativi e retributivi. D’altronde, si legge nella sentenza, l’attività richiesta all’Amministrazione “non appare tale da richiedere un irragionevole aggravio, in termini di efficacia ed efficienza”.

Esprimiamo grande soddisfazione per la pronuncia che ci auguriamo possa porre fine alla prassi dell’Amministrazione Scolastica di tenere segrete le carte delle nomine. Ci batteremo sempre, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, affinché venga fatto valere il diritto alla trasparenza.