Mercoledì l’8 febbraio ha avuto luogo la prima riunione per l’adozione del Regolamento sul “Lavoro Agile non emergenziale” in INAIL, dove in premessa il Direttore del personale, dott. Biasco, presentando brevemente il documento consegnato alle Organizzazioni Sindacali, ha chiesto alle delegazioni un pronunciamento “sommario” sul testo, al fine di mettere a fattor comune i rispettivi punti di vista e gli orientamenti sulla materia, rimandando ad un secondo momento la discussione di dettaglio sugli specifici emendamenti da proporre.

Nel merito la FLC CGIL ha rappresentato di ritenere il documento una bozza utile per avviare la discussione, ma che abbia la necessità di tenere conto di alcuni punti dirimenti che al momento non sembrano essere stati considerati, a partire dal fatto che fra le fonti normative non si tiene conto che per il settore Ricerca e per le aree dirigenziali delle Funzioni Centrali e della Ricerca non esistono, al momento, i rispettivi CCNL di riferimento. Quindi il Regolamento che sarà emanato dovrà tenere conto che per questo personale potrà essere assunto solo con riferimento alle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni” e non agli istituti contrattuali che saranno definiti, nelle more della chiusura delle rispettive tornate contrattuali ancora aperte.

Per questo il Regolamento, in assenza di altre indicazioni di tipo contrattuale, non potrà disapplicare nessuno degli istituti contrattuali oggi in vigore nel settore della Ricerca, a partire dall’”autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro” dei ricercatori e tecnologi, che dovrà essere assicurata anche in regime di smart-working. In particolare, si dovrà assicurare la piena attuazione dell’art. 58 sull’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi, che tanta discussione sta generando anche in fase di rinnovo contrattuale all’Aran, circa la possibilità che l’art. 58 possa essere lo strumento prevalente con cui regolare il lavoro agile dei ricercatori e tecnologi.

Analogamente si dovrà garantire la fruizione delle flessibilità esistenti in materia di orario di lavoro: l’utilizzo di tutti i permessi e/o congedi contrattuali previsti, anche a ore; la possibilità di frazionare la giornata di lavoro agilela cumulabilità di più giornate continuative di lavoro agile nel mese, oltre quella consentita dal concetto di prevalenza oggi richiamato dalle Linee Guida (che sembra contraddire gli stessi vantaggi intrinsechi nel concetto di lavoro agile).

Infine, sul Buono Pasto, si propone di rivedere la posizione “pregiudiziale” di non erogazione imposta per lo più da una visione rigida e conservativa di origine Ministeriale, tenendo presente che nel concetto di “lavoro fuori sede” in essere negli Enti Pubblici di ricerca, tale fruizione è riconosciuta; così come è prevista in alcuni enti la fruizione del buono pasto in regime di lavoro agile. Resta inoltre da definire l’utilizzo dei risparmi di gestione derivanti dalla diffusione del lavoro agile, in funzione di “ristoro” per i lavoratori in smart-working, visti i costi di cui inevitabilmente dovranno farsi carico per i consumi di energia elettrica, telefonia e di altro materiale di cancelleria e d’ufficio.

Nella replica il dott. Biasco ha riconosciuto le specificità esistenti per il settore Ricerca di cui tenere conto, a partire dalla mancata firma del CCNL che comporterà un’adozione temporanea del Regolamento in attesa di verificare quanto di diverso sarò stabilito con il rinnovo contrattuale, nonché degli altri istituti che dovranno essere contemperati. Le parti si sono impegnate a far pervenire quanto prima le osservazioni al documento dell’amministrazione per poter dare corso ad una specifica riunione di dettaglio.