Come è noto le nuove disposizioni prevedono per il personale docente e tecnico amministrativo delle AFAM, il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato nel periodo antecedente l’immissione in ruolo.
Con particolare riferimento ai docenti, il provvedimento stabilisce che ai fini del computo dell’anzianità agli effetti della carriera sia considerato il servizio di insegnamento effettivamente prestato. Senza penalizzazioni dopo i primi 4 anni di servizio a tempo determinato, ma con il calcolo puntuale dei periodi (mentre in precedenza per la validità dell’anno ai fini della ricostruzione di carriera era
sufficiente aver prestato 180 giorni di servizio).

Sulla base di queste novità, il MUR fornisce le seguenti indicazioni:
• con “servizio non di ruolo” si intende il servizio prestato con contratto di natura subordinata a tempo determinato;
• il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo per il personale tecnico amministrativo è applicabile esclusivamente ai servizi prestati presso istituzioni AFAM, scuole e altre istituzioni di istruzione o educazione pubbliche;
• le nuove norme si applicano a tutti i provvedimenti di ricostruzione di carriera adottati a partire dal 14 giugno 2023, anche se riferiti a personale immesso in ruolo in data precedente;
• ai fini previdenziali le nuove disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (14 giugno 2023);
• è possibile, per chi ha già avuto la ricostruzione di carriera, chiedere il ricalcolo in base alle nuove norme.

Occorre verificare, prima di procedere alla richiesta di ricalcolo, la convenienza o meno del ricalcolo stesso, proprio perché con la nuova normativa cambia il sistema di validazione dell’anno accademico.

La FLC CGIL mette a disposizione dei propri iscritti la consulenza specifica finalizzata alla verifica, caso per caso, della convenienza del ricalcolo ai fini di un eventuale avanzamento di fascia stipendiale.