La FLC CGIL ha conseguito un importante risultato che ha visto riconoscere il diritto di una iscritta a vedersi riconoscere il punteggio – nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – per il servizio svolto presso la Camera di Commercio.

La lavoratrice, rappresentata dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL, ha adito il Tribunale di Viterbo chiedendo di disapplicare il provvedimento emesso dall’amministrazione che aveva decurtato il punteggio precedentemente riconosciuto e di riconoscere la validità del servizio svolto presso la Camera di Commercio.

Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 28.10.2022, ha accolto le argomentazioni difensive evidenziando quanto segue «Si deve altresì rammentare che secondo l’art.1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite come “enti autonomi di diritto pubblico 3 che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il siste-ma delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle autonomie locali”.

La Corte Costituzionale con la sentenza dell’8 novembre 2000 n. 477, sulla scorta della suddetta definizione, aveva evidenziato come: “le camere di commercio sono state riqualificate come «enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali» (art. 1), e che rappre-sentano nel proprio consiglio, formato da componenti designati o eletti dalle organizzazioni delle imprese, dalle or-ganizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, la struttura economica locale (artt. 10 e 12). Si è venuto così a configurare un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1)”; avallando così una interpretazione più estensiva della nozione di ente locale, originariamente riferita solo ad enti territoriali e, quindi, fondata sul legame con la rap-presentanza politica.

Alla luce della normativa sopra citata, e dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, si ricava la definizione di Camera di Commercio quale ente pubblico locale (amministrazione pubblica locale, non territoriale), ovvero ente finalizzato alla cura di interessi propri di talune ca-tegorie di soggetti e rientranti in un delimitato ambito territoriale».

In conclusione, il Ministero dell’Istruzione e l’USR Lazio sono stati condannati a riconoscere il punteggio per il servizio espletato presso la Camera di Commercio e a modificare la posizione in graduatoria.

Alla luce di quanto sopra di invitano i lavoratori che dovessero trovarsi nella medesima condizione di prendere contatti con la FLC CGIL per ottenere la tutela dei propri diritti.

Cliccando qui è possibile visitare la pagina dell’Ufficio Legale della FLC CGIL Roma e Lazio e consultare contatti e ricorsi aperti.