Con riferimento alla nota ministeriale n. 2884 del 6 febbraio 2025, il MIM ha fornito nuove istruzioni operative per l’organizzazione dei percorsi formativi da 30 e 36 CFU/CFA, destinati ai docenti vincitori di concorso che devono conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
La nota originale è in fondo all’articolo.
Una delle principali novità riguarda le situazioni in cui la classe di concorso non sia attiva nella regione di servizio del docente. In questi casi, si procederà con una collaborazione tra l’ateneo che ha attivato la classe e un’istituzione formativa geograficamente più vicina al luogo di lavoro del docente. Questa soluzione è ritenuta la più coerente con il quadro normativo vigente e mira a superare eventuali criticità logistiche.
Supporto alla pianificazione e collaborazione tra istituzioni
Per agevolare la gestione di queste collaborazioni interregionali, è stato predisposto un elenco dettagliato (Allegato 1). Il documento, suddiviso per regione, riporta:
- Il numero di docenti vincitori attualmente in servizio;
- Le classi di concorso non attivate in quella regione;
- Le istituzioni di altre regioni che hanno attivato i relativi percorsi.
Grazie a questo strumento, le università, gli enti AFAM e gli Uffici Scolastici Regionali potranno stringere accordi formali di collaborazione, orientando correttamente i candidati verso le sedi accreditate per l’iscrizione e per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. A supporto, è disponibile anche una bozza di convenzione (Allegato 2).
Modalità di svolgimento, prova finale e scadenze
La frequenza e l’iscrizione devono essere formalizzate presso l’istituzione che ha attivato la classe di concorso. Tuttavia, la parte in presenza può svolgersi altrove, grazie agli accordi di collaborazione. La prova finale, invece, si terrà esclusivamente nella sede dell’istituzione capofila, come stabilito dall’art. 9 del DPCM 3 agosto 2023.
Non è richiesto che la commissione d’esame includa docenti dell’istituzione partner. Inoltre, il contributo economico per la partecipazione al percorso sarà definito in autonomia tra le parti, nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 4 agosto 2023.
Formazione a distanza e scadenze inderogabili
In base all’art. 18-bis del d.lgs. 59/2017, una parte del percorso potrà essere svolta in modalità telematica sincrona, fino a un massimo del 50%. Le attività formative, sia in presenza sia online, potranno essere organizzate in modo flessibile, purché garantiscano il completamento del percorso entro la scadenza definitiva del 18 luglio 2025.