C’è tempo ancora due giorni, fino al 15 marzo 2023, data entro la quale il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, richiedere esplicitamente la revoca del proprio contratto di part-time.
Docenti, educatori ed ATA devono essere a tempo indeterminato. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.
Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dagli Uffici Scolastici Territoriali e indirizzate al dirigente scolastico per la successiva trasmissione gerarchica via PEC.
Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno. Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda.

Consigliamo di verificare le disposizioni sul sito dell’UST di interesse dove, di norma, vengono anche resi noti i titoli di priorità per valutare le richieste.

Eventuale rientro anticipato a tempo pieno, può essere accolto solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva degli organici. Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria dell’orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio. In entrambi i casi la modifica decorre dal 1 settembre 2023.

Da parte dell’UST seguirà la pubblicazione dell’elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.

Nel modello di domanda va indicata la modalità di part-time richiesta e cioè:

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi);
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno);
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

Inoltre nella domanda va indicata la durata della prestazione lavorativa che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.
I modelli da compilare sono allegati alla comunicazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, cui occorre fare specifico riferimento.

Fonti regolatrici: il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca firmato il 19 aprile 2018, il Decreto legislativo 81/15 e, in via permanente, la OM 446/1997 integrata dalla OM 55/1998.