In questo post troverai le risposte alle domande più frequenti sui concorsi scuola
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La Legge di Stabilità, approvata a dicembre del 2018, ha modificato parte del Decreto Ministeriale 59/2017: è stato abolito il percorso FIT (formazione iniziale e tirocinio) ma rimane il concorso per diventare insegnanti. Superato il concorso, si accede direttamente al contratto a tempo indeterminato su cattedra nella scuola.
Può accedere al concorso chi ha i seguenti titoli:
- abilitazione all’insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o altra classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU;
- titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) valido per la classe di concorso + 24 crediti (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- in prima applicazione è possibile partecipare con il titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) valido per la classe di concorso + 3 anni di servizio nelle ultime 8 annualità. Non sono richiesti i 24 CFU. Si può concorrere in una delle classi di concorso in cui si è prestato servizio per almeno 1 anno;
- per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente, fino al 2024/25 non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Per il sostegno, invece:
- abilitazione all’insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno didattico;
- titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) valido per la classe di concorso + 24 CFU+ specializzazione per le attività di sostegno didattico (TFA);
- titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) valido per la classe di concorso + 3 anni di servizio nelle ultime 8 annualità + specializzazione per le attività di sostegno didattico;
- diploma che dia accesso ai profili di ITP, valido per la classe di concorso + specializzazione per le attività di sostegno didattico.
E’ un concorso articolato in 3 prove.
- I prova: riguarda una delle materie di riferimento della classe di concorso.
- II prova: riguarda le materie dei settori antropo-psico-pedagogico e delle metodologie didattiche.
- III prova: colloquio orale, conoscenze di lingua e informatiche.
Per quanto riguarda la seconda prova, il decreto ministeriale non specifica come sarà strutturata esattamente. La prova dovrebbe essere unica e per tutti. Inoltre, dovrebbe affrontare le materie approfondite nei 24 cfu. Le modalità e i tempi saranno illustrati nel bando una volta indetto il concorso.
Non esistono precedenti che possano fornire indicazioni precise sullo svolgimento delle prove. E’ consigliata un’infarinatura generale di tutti gli ambiti dei 24 cfu. Probabilmente, nel momento in cui sarà presentato il bando ci saranno indicazioni più chiare sulle prove.
Per chi ha un percorso di studi già avviato (laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o laurea triennale) i crediti da conseguire per l’accesso al FIT sono totalmente gratuiti; e possono essere o inseriti nel piano di studio.
Possono essere inseriti come crediti extracurriculari, in maniera gratuita, usufruendo del semestre aggiuntivo, come previsto da decreto ministeriale.
Il semestre bonus, previsto dal DM 616/17, dà l’opportunità di allungare la propria carriera universitaria di sei mesi, così da permetterti di conseguire i crediti che occorrono senza oneri aggiuntivi. il prolungamento può essere esteso ai sei mesi successivi al conseguimento del titolo di laurea.
Il decreto stabilisce che per le Università pubbliche il tetto massimo per l’acquisizione del pacchetto di 24 cfu sia di 500€. Ciascuna Università ha stabilito il costo all’interno dei propri regolamenti, prevedendo fasciazioni specifiche sulla base dell’isee e del numero di cfu da acquisire. È comunque consigliabile prendere visione del regolamento di ateneo, qui il link dell’elenco nazionale –>https://www.universitaly.it/index.php/public/cfuCfa
Sì, a meno che tu non abbia già conseguito parte di quei 24 cfu all’interno del tuo percorso di studi.
Ogni Ateneo ha disposto le modalità di riconoscimento che solitamente avviene o tramite richiesta al momento dell’iscrizione o durante l’apposita finestra temporale messa a disposizione dall’Ateneo.
Le modifiche al Decreto hanno introdotto anche novità sul sostegno: per poter insegnare sul sostegno è ora necessario acquisire prima l’abilitazione e poi sostenere il concorso. L’abilitazione si ottiene partecipando al TFA SOSTEGNO, al quale si accede sostenendo delle prove selettive.
In qualsiasi ateneo a tua scelta. in base alle tue esigenze. a prescindere dall’ateneo in cui ti sei laureata/o
Per il concorso a cattedre non serve l’abilitazione, in quanto è stata sostituita totalmente dai 24 CFU; per il sostegno, l’abilitazione tramite TFA è prerequisito per partecipare al concorso.
No, ad oggi, come servizio viene riconosciuto solo quello nella scuola.
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Il bando definirà le modalità di scelta. Una volta superato il concorso per la tua disciplina, sceglierai se proseguire il tuo percorso ordinario o per il sostegno (ovviamente avendo sostenuto la prova specifica).
Sì
Per una sola classe di concorso per ogni ordine di scuola.
Consulta il sito http://classiconcorso.flcgil.it/home
In entrambi i casi non hai bisogno di certificazioni. Durante le prove di concorso saranno valutate le tue competenze in materia. Per quanto riguarda la lingua si svolgerà una prova in base alla lingua indicata dal candidato. Probabilmente, sarà indicato nel bando se ai fini della graduatoria finale tali certificazioni daranno un punteggio aggiuntivo.
Sono 3 anni di servizio scolastico. Per definire l’anno di servizio scolastico bisogna aver svolto 180 giorni di servizio oppure aver compiuto l’incarico di servizio continuativo almeno dal 1 febbraio fino agli scrutini.
No, sono stati istituiti corsi ad hoc in ciascuna Università.
No, si può fare domanda per una sola classe di concorso, in una sola Regione.
Sì vale la certificazione degli esami sostenuti.
Il costo di ogni esame dipenderà dai regolamenti di ateneo che devono però attenersi alle linee guida del decreto ministeriale, il quale prevede :
- progressività rispetto al numero di cfu da acquistare
- progressività rispetto al reddito
- rispetto della no tax area fino ai 13mila euro di ISEE familiare
Coloro che hanno conseguito 36 mesi di servizio entro la data di emanazione del decreto, avranno modalità di accesso differenti al percorso FIT e diverse modalità di assunzione. Rientrano nella “Fase Transitoria” che prevede un concorso bandito ogni due anni a partire dalla fine del 2018. Dovranno sostenere solo la prima prova scritta e il colloquio orale e saranno esonerati dal secondo anno del percorso FIT.
Vale il codice identificativo
Sì, verranno riconosciuti ugualmente come previsto dai DM 59/2017 e DM 616/2017.
Al momento l’unico Ateneo di Roma che ha ancora aperta la procedura di iscrizione ai corsi per i 24 cfu è Sapienza, la cui scadenza è il 31 luglio.
Si, si possono frequentare le lezioni pur non avendo completato la procedura di iscrizione
E’ valido per l’iscrizione l’ISEE 2019 vale a dire l’ISEE relativo ai redditi 2018.
Per la scuola secondaria di I e II grado:
• abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguiti all’estero purché riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente;
• possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi di concorso della scuola secondaria e dei 24 CFU previsti dal Dlgs 59/17;
• possesso dei requisiti per accedere ad una delle classi di concorso della scuola secondaria e di almeno 3 annualità di servizio (negli ultimi 8) nel sistema nazionale di istruzione e formazione.
Il Miur interpreta la norma in senso restrittivo quindi No. Sono valutati solo i servizi a tempo determinato svolti nelle scuole statali, paritarie, convittuali o della Formazione professionale (per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione) su specifiche classi di concorso/tipologia di posto.
Sì, devono essere 180 giorni di servizio continuativo.
Sì, e dunque quei giorni non sono validi ai fini del conteggio dei 180 gg di servizio. Fanno eccezione alcune situazioni particolari.
Si deve indicare per ogni classe di concorso/tipologia di sostegno alla quale si partecipa gli estremi del conseguimento dell’abilitazione e della specializzazione.
• Massimo 15 punti per il voto di abilitazione/specializzazione: si calcola con la formula 3*(voto abilitazione in centesimi-75)/5. Il risultato è arrotondato al secondo decimale dopo la virgola. I voti fino a 75/100 non danno punteggio. Il voto va indicato come è stato conseguito e inserendo la base dello stesso: il sistema lo rapporta automaticamente in 100-mi.
• 19 punti aggiuntivi qualora si sia acquisita l’abilitazione/specializzazione attraverso un percorso che prevedeva l’accesso attraverso una procedura selettiva (SSIS, TFA, COBASLID, DM 137/07, corsi 800 ore, TFA sostegno, ecc.).
Per gli ITP il punteggio aggiuntivo spetta solo nel caso di abilitazione conseguita con un corso abilitante post diploma almeno annuale (questa tipologia di corsi non esiste in Italia).
Sì, va dichiarato. Per ogni servizio va indicato se è stato prestato o meno sul sostegno e se si tratta di servizio nei paesi comunitari. Per ogni classe di concorso/tipologia di sostegno per le quali si concorre sarà assegnato un punteggio specifico per i servizi relativi alla medesima classe di concorso (o classi di concorso dell’ambito verticale) o tipologia di sostegno e un punteggio non specifico per gli altri servizi.
Per ogni classe di concorso e/o ordine di scuola per il sostegno è necessario effettuare un versamento distinto. Il bonifico bancario va fatto su conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT79B0100003245348013240701 Causale: «regione – classe di concorso/posto di sostegno – nome e cognome – codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda.
Per saperne di più: 24 CFU SAPIENZA RICONOSCIMENTO ESAMI PER CONCORSO DOCENTI ABILITATI