Le Graduatorie di Terza Fascia d’istituto vengono utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto all’azienda agraria, guardarobiere, infermiere, cuoco).
Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 e la nota 9256 del 18 marzo 2021 con le scadenze e le indicazioni per la presentazione delle domande di inserimento e/o di aggiornamento-conferma. Le domande si presenteranno via web attraverso istanze online. Si potrà accedere con le specifiche credenziali oppure con lo SPID: la nostra guida

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate online dal 22 marzo al 22 aprile 2021 [PROROGA AL 26 APRILE].

Visita la nostra pagina dedicata
alle Graduatorie ATA di III Fascia.

In coincidenza con l’avvio della procedura dell’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA, il MI ha aperto una sezione specifica del sito ministeriale di supporto normativo e informatico.

Nell’area dedicata sono state riportate:

Inoltre per problematiche tecniche sulla registrazione a Istanze OnLine e sulla compilazione dell’istanza è disponibile il numero 080-9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Novità

Chi può presentare domanda

Guida alla compilazione

Serve aiuto? Contattaci

Normativa

Per saperne di più

Come si valutano i titoli di cultura e i titoli di servizio se la domanda viene presentata prima del 22 aprile?

Il Ministero dell’Istruzione, su nostra richiesta, con la FAQ numero 24, pubblicata nello speciale dedicato alle domande di terza fascia ATA, interviene con un chiarimento dal momento che ci sono delle incongruenze fra il bando (data di chiusura dell’istanza) e l’autodichiarazione (data di presentazione della domanda), perché non si può autodichiarare il futuro.

La FAQ chiarisce, in via definitiva, che sarà possibile per gli aspiranti dichiarare i servizi fino al 22 aprile 2021 (purché coperti da contratto) anche operando l’inoltro della domanda prima della scadenza del bando. I titoli di cultura valutabili, invece, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Il testo del chiarimento

L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.