Per calcolare il numero dei giorni di ferie a cui hanno diritto docenti, ATA e supplenti della scuola, occorre fare riferimento a una formula determinata dall’art. 13 e 19/2 del CCNL/2007.

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie con normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie.

Le ferie del personale con contratto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.

Come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio:

I docenti con contratto Organico COVID potranno “monetizzare” le ferie maturate delle quali non abbiano fruito, purché al netto dei giorni di sospensione delle lezioni (pause natalizia, pasquale e “ponti vari”) compresi da contratto. La detrazione va fatta con riferimento ai soli giorni di sospensione delle lezioni nei quali il docente non abbia fruito delle ferie, per evitare di detrarre tali giorni per due volte.
In generale e salvo quanto contenuto nelle circolari della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, i docenti potranno “monetizzare” le ferie nel seguente limite:

[Giorni monetizzabili per i docenti] = [Ferie non fruite] – [Giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto nei quali non si sia fruito delle ferie e non siano state svolte attività deliberate]. Non devono essere detratti i giorni della pausa estiva, considerato che i relativi contratti COVID terminano prima.

Il personale ATA può fruire delle ferie in qualunque momento dell’anno. Per questo motivo, la predetta formula conduce sempre a un risultato negativo, impedendo la “monetizzazione” salvo che per i titolari di contratto di “supplenza breve” di pochissimi giorni e salvo quanto contenuto nelle circolari della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il personale ATA deve, quindi, fruire delle ferie.

Per il personale ATA che svolge attività lavorativa su 5 giorni alla settimana, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del  computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno (art. 13/5 CCNL 2007)

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